31 agosto 2016

Revoca pensioni 2012/2013: modalità di rinnovo 2017

Messaggio n. 3446 del 29 agosto 2016

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Con il messaggio n. 3446 di ieri, l’INPS ha divulgato le informazioni concernenti la modalità di rinnovo per il 2017 delle pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014), per le pensioni delle gestioni private.
In particolare, fa sapere l’Istituto che già le sedi territoriali hanno ricevuto informazioni riguardanti l’invio della comunicazione della sospensione di cui all’articolo 13, comma 6, lett c) della Legge 30 luglio 2010, n. 122, ai soggetti per i quali le informazioni reddituali dell’anno 2011 non risultavano rientrate, con messaggi:
  • n. 7604 del 10 ottobre 2014, punto 2, relativamente alla campagna REDEST 2013 (reddito anno 2012);
  • n. 6622 del 29 ottobre 2015, punto 1, relativamente alle campagne REDITA 2013 (reddito anno 2012) e REDITA 2014 (reddito anno 2013) e punto 2 relativamente alla campagna REDEST 2014 (reddito anno 2013).

Le lavorazioni - Ai fini della lavorazione in questione sono state esaminate tutte le prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 e 2013 effettivamente corrisposte, per cui:
  • l’anno di reddito 2012 incide sul diritto e sulla misura delle prestazioni per il periodo 1° gennaio 2013- 31 dicembre 2013, mente per l’incumulabilità con i redditi da lavoro, il reddito 2012 incide per le prestazioni corrisposte nel 2012;
  • per quanto concerne l’anno di reddito 2013 esso invece incide sul diritto e sulla misura delle prestazioni per il periodo 1° gennaio 2014- 31 dicembre 2014, mentre per l’incumulabilità con i redditi da lavoro, il reddito 2013 incide per le prestazioni corrisposte nel 2013.

L’INPS segnala poi che per le pensioni dei Fondi Speciali, la lavorazione è stata effettuata ricalcolando gli importi di pensione spettanti dal 1° gennaio 2012 fino alla prima cedola non estratta, quindi fino al 31 agosto 2016 per cui si è avuta:
  • revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2012 e/o 2013 risultato non dichiarato;
  • sospensione delle prestazioni collegate ai redditi degli anni successivi al 2013 o 2014, nel caso in cui dopo il 2012 o il 2013 non risulti presentato alcun reddito. In tal caso il ricalcolo della prestazione è stata effettuata replicando la notizia dell’assenza di redditi fino all’anno in cui il reddito risulti dichiarato, ovvero fino alla mensilità attualmente in pagamento.

Individuazione delle posizioni elaborate - L’elenco delle pensioni interessate dalla lavorazione può essere ottenuto utilizzando la procedura Diario, selezionando il codice azione indicato di seguito e le date dal 2 al 5 agosto 2016.
  • 779 , sospensione da RED2013 e 2014– con conguaglio a debito;
  • 780 , sospensione da RED2013 e 2014– importo in pagamento invariato;
  • 781, sospensione da RED2013 e 2014– scartata al calcolo codice di scarto X;
  • 721, elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse;
  • 745, elaborazione importo aggiuntivo L.388/2000.

La notifica – Ai titolari delle prestazioni revocate con riferimento all’anno 2012 e/o 2013 e sospese con riferimento agli anni successivi, viene inviato il TE08IND, e la situazione è memorizzata nella procedura recupero indebiti, con i seguenti stati:
  • piano di recupero impostato dal centro: “in corso di recupero”;
  • gestione del recupero a cura della Sede; se la notifica di indebito viene spedita centralmente: in tal caso si avrà un messaggio di “inviata notifica”; se non è possibile inviare la notifica del debito a livello centrale si avrà il messaggio “da definire”. La notifica del debito dovrà essere effettuata a cura della Sede.

Ultima data utile per la presentazione - L’ultima data utile per la presentazione delle dichiarazioni reddituali da parte dei pensionati inadempienti è fissata al 14 ottobre 2016 sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013. Se entro il termine stabilito viene resa la dichiarazione e ricostituita la posizione:
  • la prestazione collegata al reddito delle pensioni dei fondi speciali viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso;
  • per tutte le prestazioni oggetto della ricostituzione centrale viene generato il conguaglio a credito che deve essere gestito in compensazione del debito.

Si riepilogano gli effetti della sospensione su ciascuna tipologia di prestazione collegata al reddito nella tabella sottostante pubblicata dall’Istituto previdenziale nel messaggio in questione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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