Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 1805/2014, ha comunicato che è stato approvato il “Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi” che sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 21 maggio 1993. Il Regolamento, rivolto esclusivamente per le procedure in materia di ricorsi amministrativi della gestione pubblica, si rinnova a distanza di circa 20 anni. In particolare, è stato chiarito che il ricorso amministrativo deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall’interessato oppure tramite patronati e altri intermediari abilitati. Il termine massimo concesso è di 90gg dalla data di ricezione del provvedimento stesso.
Mentre in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Sede, i termini per la proposizione del ricorso decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Ricorso irricevibile – Il ricorso è irricevibile quando:
- sia presentato in forma cartacea;
- sia rivolto a impugnare un provvedimento di un Organismo privato o pubblici diverso dall’istituto;
- manchino uno o più elementi essenziali del ricorso (soggetto, oggetto, motivazione – nullità del ricorso).
Il ricorso è altresì irricevibile nel caso in cui il componente della Commissione provinciale per l’integrazione salariale (CIG, CIG edilizia, CISOA) non abbia motivato il proprio dissenso nel corso della votazione, chiedendone l’inserimento a verbale.
Ricorso inammissibile – Il ricorso è inammissibile, invece, quando:
- tratti di materia istituzionale non di competenza dell’istituto;
- sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini previsti da leggi o regolamenti per l’emissione del provvedimento;
- sia presentato da persona non legittimata ad agire;
- sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale.
L’inammissibilità può sussistere anche qualora il ricorso sia stato presentato all’Istituto oltre il termine di decadenza dell’azione giudiziaria o se il ricorso è rivolto contro un provvedimento sul quale il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni si cui all’art. 46 della L. n. 88/1989.
Cessata materia del contendere del ricorso – La cessazione della materia del contendere può essere rilevata in qualunque fase del procedimento nei casi di: sopravvenuta sentenza di primo grado; provvedimento di autotutela positivo adottato successivamente alla presentazione del ricorso.
L’autotutela – È bene precisare, inoltre, che dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase del procedimento amministrativo, l’istituto deve riconsiderare in autotutela il provvedimento originario, sia d’ufficio che su istanza di parte, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato periferico/centrale.
L’istruttoria – Passando alla fase istruttoria, la segreteria del Comitato riceve dalla Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale o dalla Direzione centrale competente un fascicolo elettronico composto dal ricorso, dalla relazione istruttoria, dalla documentazione a supporto nonché dallo schema della proposta di deliberazione. In tale fase il Comitato periferico/centrale può ricevere ulteriori elementi utili alla decisione e può chiedere alla Direzione regionale o alla Direzione centrale competente approfondimenti istruttori. Tali approfondimenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla richiesta del Comitato periferico/centrale.
Termine per il ricorso – Infine, si precisa che i termini per la decisione del ricorso decorrono dalla data di ricezione del ricorso attestata dal protocollo informatico. Il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni, in particolare, hanno potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di 90gg previsto per la decisione.