2 maggio 2016

Riscatto, ricongiunzione e rendita: attestazioni fiscali solo online

Traslocano sul web le attestazione fiscali effettuati lo scorso anno degli oneri per riscatto, ricongiunzione e rendita

Autore: redazione fiscal focus
Stop alle attestazioni fiscali cartacee dei versamenti effettuati nel 2015 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Da quest’anno, infatti, la documentazione è resa disponibile telematicamente sul portale dell’INPS, nel servizio “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite”, della sezione “Pagamenti effettuati”.

Fanno comunque eccezione le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti ex Enpals, per i quali si ci basa ancora alle vecchie modalità. Stesso discorso vale per le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP. In tal caso, precisa l’Istituto previdenziale, sono infatti gli Enti, quali sostituti d’imposta, ad operare la deduzione fiscale alla fonte.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1858/2016.

Contributi da riscatto – Si tratta di contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
• vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
• non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
• sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

Ricongiunzione dei contributi - La ricongiunzione dei contributi invece è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

Pagamento in unica soluzione – Altro chiarimento importante riguarda i versamenti effettuati in unica soluzione direttamente dagli iscritti; per questi ultimi, in pratica, è possibile la loro visualizzazione accedendo al sito dell’Istituto, attraverso il seguente percorso:
• “Servizi on line” > “accedi ai servizi” > “servizi Gestione dipendenti pubblici” > “servizi per iscritti e pensionati” > “servizi GDP” > “per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazione” > “versamenti Consultazione.”

Infine, l’INPS precisa che gli interessati potranno in ogni caso richiedere alle sedi Inps la stampa delle attestazioni e, ove riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, la rettifica del documento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy