18 febbraio 2013

Rito Fornero. Valido se il requisito dimensionale è documentato

Se i livelli occupazionali non emergono immediatamente attraverso documenti idonei, non si può applicare il rito abbreviato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – È possibile applicare il rito abbreviato per i licenziamenti introdotto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) solo se la presenza del requisito dimensionale emerge documentalmente. Al contrario, se l’accertamento sul numero dei dipendenti, che costituisce condizione determinante per l’applicazione del regime sanzionatorio dell’art. 18, non emerge in termini immediati attraverso l’esame della documentazione versata in atti (come per esempio il libro unico del lavoro), il licenziamento deve seguire il percorso standard. A stabilirlo è il giudice del Tribunale di Torino nell’ordinanza del 25 gennaio 2013.

Riforma del lavoro - La Riforma del Lavoro ha introdotto una disciplina processuale speciale, caratterizzata dalla celerità del procedimento: per le controversie in materia di licenziamenti, nelle ipotesi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L. n. 300/1970; quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. La domanda avente a oggetto l’impugnativa del licenziamento deve essere proposta con ricorso al Tribunale, il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, da notificarsi a cura del ricorrente, anche a mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata), non inferiore a 25gg prima dell’udienza, nonché un termine, non inferiore a 5 giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente.

L’ordinanza – La motivazione di fondo del suddetto principio sta nel fatto che il nuovo rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti che ricadono nell’ambito dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori presuppone di per sé un’attività processuale sommaria e necessariamente abbreviata, che risulterebbe non rispettata se fosse necessario svolgere rilievi e acquisizioni istruttorie complessi al fine di accertare la natura dipendente dei rapporti di lavorativi formalmente qualificati di natura autonoma. Pertanto, nei casi di acquisizione probatoria complessa, anche se funzionale alla determinazione del numero dei dipendenti occupati nell’impresa, dovrà essere utilizzato il rito ordinario.

Soggetti esclusi – Risultano escluse dal rito abbreviato tutte le domande di impugnazione del licenziamento nelle quali sia richiesto, in via incidentale, di accertare la presenza del requisito dimensionale, laddove la consistenza della forza lavoro impiegata in regime di lavoro dipendente non emerga direttamente sul piano documentale. In tutti gli altri casi, se s’intende contestare la qualifica fittizia dei rapporti di lavoro svolti nell’impresa attraverso contratti di lavoro autonomo, anche se ciò avvenga al solo fine di poter dimostrare la sussistenza dei requisiti dimensionali per l’utilizzo dell’art. 18, si dovrà agire attraverso il ricorso ordinario ex art. 414 Cpc.
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