23 aprile 2015

Sistema Informativo ISEE. Le modalità di accesso

Per mantenere l’accesso al Sistema Informativo ISEE, l’Ente erogatore dovrà presentare due moduli all’INPS, entro 4 mesi dalla ricezione della comunicazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Cambiano le modalità di accesso al Sistema informativo ISEE (SII). D’ora in poi, infatti, affinché gli Enti erogatori delle prestazioni sociali possano accedere alle informazioni utili per verificare la spettanza o meno del beneficio richiesto dal cittadino, è possibile avvalersi sia delle modalità web (www.inps.it) che in cooperazione applicativa, secondo le regole standard del sistema pubblico di connettività.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 73/2015.

Sistema informativo SII – Il Sistema informativo dell’ISEE (in breve detto “SII”), costituito e gestito dall’INPS sotto il profilo tecnico ed informatico, è una banca dati che consente all’Ente erogatore (di seguito Ente) delle prestazioni sociali agevolate, di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il loro riconoscimento.

Sul punto, appare utile precisare che prima dell’entrata in vigore del “Riccometro” (D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159) la fruibilità telematica del SII da parte dell’Ente erogate avveniva previa adesione ad una Convenzione quadro. Tale sistema, ora, è stato superato per effetto del menzionato D.P.C.M., il quale ha affidato l’intera disciplina di accesso al SII e la regolamentazione del trattamento dei dati ad un apposito Decreto Direttoriale.

Le informazioni accessibili – Affinché l’Ente erogatore verifichi i requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione sociale, può chiedere all’INPS una serie di informazioni, che possiamo così riassumere:

• valore ISEE e composizione del nucleo familiare;
• DSU pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità;
• informazioni contenute nella DSU quando procede all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo;
• informazioni contenute nella DSU ai fini dei controlli sulle informazioni auto-dichiarate dal dichiarante.
Modalità di accesso - Per accedere alle suddette informazioni, l’Ente erogatore dovrà inoltrare specifica richiesta all’INPS. A tal fine, potrà avvalersi delle seguenti modalità:
online dal sito dell’INPS (www.inps.it), attraverso l’uso di credenziali individuali (PIN) assegnate dall’Istituto agli operatori dell’ente;
• in cooperazione applicativa, secondo le regole standard del sistema pubblico di connettività, attraverso una porta di dominio accreditata e secondo lo schema di mutua autenticazione previa valutazione da parte dell’INPS.

Inoltre, per poter mantenere l’autorizzazione all’accesso, il legale rappresentante dell’Ente o suo delegato, deve inoltrare alla Direzione regionale, tramite Pec, due moduli (modulo A e C allegati alla circolare) entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione dell’INPS.
Se, invece, l’Ente non è ancora abilitato deve inoltrare, tramite PEC, alla Direzione regionale competente per territorio una richiesta di accesso (modulo B), nella quale, oltre ai dati generali dell’Ente, siano indicati la normativa di riferimento che legittima l’Ente all’acquisizione dei dati e le finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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