23 febbraio 2016

Sospensione delle prestazioni collegate al reddito: ricostituite le pensioni 2011

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
I pensionati residenti in Italia sono stati informati dall’INPS, mediante lettera di sollecito, della revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2011 (campagna 2012) in caso di mancata comunicazione dei dati entro il 15 febbraio 2015. Analogo discorso valeva per i pensionati residenti all’estero, che non hanno provveduto all’invio dei dati reddituali 2012 (campagna REDEST 2013); anche per questi ultimi è stata resa operativa la sospensione nel corso del 2015, laddove non sia stato comunicato nessun dato all’INPS entro il 28 febbraio 2015.
Ora, a distanza di circa un anno, sono state ricostituite a livello centrale le pensioni per le quali alla data dell’elaborazione, 8 febbraio 2016 il reddito 2011 non risultava rientrato.
Nell’ambito di tale operazione è stato effettuato il calcolo, per le pensioni dell’AGO, in convenzione internazionale e per le prestazioni assistenziali, a “periodo chiuso”, con una data di fine calcolo dei conguagli pari al 31 dicembre 2012. Le prestazioni relative agli anni successivi non sono state elaborate e sono pertanto rimaste invariate.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 798 di ieri.

Prestazioni collegate al reddito – Si tratta di interventi a sostegno delle persone o famiglie con redditi inferiori a determinati livelli e quindi bisognose di aiuto. Essendo la loro erogazione vincolata, in linea di massima, a limiti di reddito e a determinati requisiti, per la loro concessione sono previste precise procedure che prevedono l’inoltro della richiesta corredata da idonea documentazione. In particolare, l'art. 15 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 impone che vengano forniti all'Inps e agli altri Enti di Previdenza e assistenza obbligatori, i dati e ogni altra informazione, in possesso dell'Amministrazione finanziaria e di ogni altra Amministrazione pubblica, utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito. In particolare, le informazioni presenti in tutte le banche dati a disposizioni delle predette Amministrazioni, relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali residenti in Italia, devono essere forniti: in via telematica; in forma disaggregata per singola tipologia di redditi; nel rispetto della normativa in materia di dati personali. L'Inps, inoltre, effettua annualmente la "verifica dei redditi" che permette: l’erogazione di tutte le prestazioni nella misura esatta; la costituzione di una banca dati centralizzata nella quale confluiscono, oltre ai dati già in possesso dell’Inps, anche quelli dichiarati dagli interessati (circ. 193 del 2.11.1999).

Effetti revoca – Ai fini della lavorazione in questione sono state esaminate tutte le prestazioni collegate al reddito dell’anno 2011 effettivamente corrisposte. Nella Tabella 1 si riepilogano gli effetti della sospensione su ciascuna tipologia di prestazione collegata al reddito.

Pensioni dei Fondi speciali – Per le pensioni dei Fondi Speciali, la lavorazione è stata effettuata ricalcolando gli importi di pensione spettanti dal 1° gennaio 2011 fino alla prima cedola non estratta, quindi fino al 29 febbraio 2016.
L’elaborazione ha pertanto dato luogo:
• alla revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2011, risultato non dichiarato;
• alla sospensione delle prestazioni collegate ai redditi degli anni successivi al 2011, nel caso in cui dopo il 2011 non risulti presentato alcun reddito. In tal caso il ricalcolo della prestazione è stato effettuato replicando la notizia dell’assenza di redditi fino all’anno in cui il reddito risulti dichiarato, ovvero fino alla mensilità attualmente in pagamento.
Pertanto, nel caso in cui successivamente all’anno 2011 siano presenti dichiarazioni reddituali, l’importo in pagamento è rimasto invariato.
Nel caso non siano presenti dichiarazioni reddituali per nessun anno successivo al 2011, l’importo in pagamento è aggiornato a partire dalla rata di marzo 2016.

Gestione dei conguagli – I conguagli a debito fino a 12,00 euro non sono stati recuperati, come previsto dalla determina presidenziale n. 45 del 1° luglio 2010.
I recuperi impostati a livello centrale saranno avviati a partire dalla rata di pensione di maggio 2016.

Si rammenta che qualora le sedi gestiscano domande di ricostituzione reddituale pervenute prima del 9 febbraio 2016, la ricostituzione provvederà a eliminare la revoca e a quantificare la prestazione in base agli elementi forniti.
Nel caso delle pensioni dei fondi speciali gli interessati, una volta ricevuta la comunicazione, possono contattare la Sede per la eventuale rettifica di dichiarazioni reddituali successive all’anno 2012. Le prestazioni collegate ai redditi successivi al 2011 sono infatti sospese, e non revocate.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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