A seguito dell’entrata in vigore della “Legge di stabilità 2013” (L. n. 228/2012) sono tati introdotti importanti modifiche sulla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012); con particolare riferimento al contributo di licenziamento (c.d. “tassa sui licenziamenti”) per finanziare in parte il nuovo ammortizzatore sociale (ASpI). Infatti, è stato stabilito che in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che intervengono dall’1.1.2013, per le causali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto alla nuova ASpI, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi (non più per una somma pari al 50% del trattamento mensile come precedentemente previsto) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale maturata negli ultimi tre anni.
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Stabilità 2013. ASpI e fondi bilaterali (128 kB)
Stabilità 2013. ASpI e fondi bilaterali - Lavoro & Previdenza N. 13-2013
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