17 novembre 2015

Stop al caporalato e lavoro nero in agricoltura: le misure del Governo

Obbligatorio l’arresto in caso di flagranza del reato, confisca del prodotto o del profitto del reato e istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità: sono queste alcune misure previste dal Governo

Autore: redazione fiscal focus

Nel Cdm del 13 novembre scorso, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, della giustizia Andrea Orlando e del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, è stato approvato un disegno di legge contenente norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. L’iniziativa legislativa ha l’obiettivo di rafforzare l’azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il c.d. caporalato e il lavoro nero nel settore agricolo con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni.


Grande soddisfazione è stata espressa dal Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche sociali, Teresa Bellanova, "Come avevamo potuto anticipare nei giorni scorsi e come aveva espressamente chiesto il Presidente del Consiglio che ha voluto, su questo tema specifico, fissare un punto inequivoco di non ritorno, combattiamo alla radice il caporalato e la riduzione in schiavitù agendo su una rete di strumenti tesi a restituire dignità al lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori dell'agricoltura, italiani e stranieri. Questo è l'obiettivo della Rete del lavoro di qualità che con il Disegno di legge si amplia, aprendosi agli sportelli unici per l'immigrazione, alle istituzioni locali, ai centri per l'impiego e agli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e ai soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli, così come ci era stato sollecitato da più parti”.


Nello specifico, il disegno di legge introduce strumenti operativi contro il caporalato tanto dal lato amministrativo quanto dal lato penale. Vediamoli in generale.


Codice penale – È reso obbligatorio e non più facoltativo l’arresto in caso di flagranza del reato. Si introduce una circostanza attenuante speciale per l’autore del reato che si adoperi efficacemente per assicurare prove dei reati, individuazioni di altri responsabili, sequestro di somme.


Confisca - Diviene obbligatoria – per una maggiore incisività repressiva - la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione, in modo che la decisione sulla destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale del giudice, caso per caso (come è attualmente secondo l’articolo 240 del codice penale). In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
Si eseguirà inoltre l’applicazione della confisca per equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta.


Intermediazione illecita – Si introduce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’articolo 603 bis c.p. all’elenco dei reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. Questa misura patrimoniale è stata introdotta per colpire le grandi ricchezze illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalità organizzata e la sua applicazione non è subordinata all'accertamento di un "nesso" tra i reati enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto del provvedimento di confisca. Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del "nesso di pertinenzialità" tra beni e reati contestati bensì è sufficiente provare la sproporzione del bene rispetto al reddito od all'attività economica svolta dal soggetto e la mancanza di giustificazione circa la sua legittima provenienza.


Responsabilità in solido - Si introduce il reato di caporalato (di cui all’articolo 603 bis c.p.) tra quelli per i quali si determina la responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti. Lo sfruttamento dei lavoratori produce infatti quasi sempre vantaggio per le aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa: accanto alla responsabilità individuale dei singoli soggetti autori del reato, è quindi fondamentale prevedere specifiche sanzioni (pecuniarie, interdittive e di confisca) anche a carico dell’ente medesimo, quando risulta accertato che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.


Indennizzo alle vittime - Si inserisce il reato di c.d. caporalato nell’elenco di quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della vittima all’indennizzo a carico dello Stato attingendo al fondo anti-tratta istituito con legge nel 2003 e incrementato nel 2014.


Rafforzata la rete del lavoro agricolo di qualità - Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata con la Legge Competitività e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli. Allo stesso tempo si stabilisce l’estensione dell’ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall’Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.




Piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali – Infine, con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l’accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.

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