8 marzo 2016

Ticket licenziamenti: primo versamento entro il 16/3

Grazie al D.L. Milleproroghe restano esclusi dal versamento i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e nelle costruzioni edili

Autore: Daniele Bonaddio
Adempimento in vista per i datori di lavoro che hanno dovuto cessare rapporti di lavoro nel corso del mese di gennaio 2016. Questi ultimi, infatti, dovranno corrispondere – in un’unica tranche - il c.d. “ticket licenziamento”, entro il prossimo 16 marzo (primo appuntamento 2016).

Si ricorda che per quest’anno – grazie alla L. n. 21/2016, di conversione al D.L. Milleproroghe (D.L. n. 210/2015) – l’esenzione del ticket licenziamento è stato prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 per i licenziamenti avvenuti in conseguenza di cambi di appalto e nelle interruzioni di rapporti id lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili.

Ticket licenziamenti – Il ticket licenziamenti, operativo dal 1° gennaio 2013, trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Il contributo, che ammonta al 41% del massimale mensile di ASpI (ora NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ammortizzatore sociale.

Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.
Il contributo, in particolare, serve per finanziare le indennità di disoccupazione oggi vigenti.

Gli esclusi – Oltre alle famiglie che hanno alle proprie dipendenze una colf o badante, restano escluse dall’obbligo di versamento del ticket:
• le dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici);
decesso del lavoratore.

Restano esclusi, altresì, fino al 31 dicembre 2016:
• i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
• le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
• i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità, ex art. 5, comma 4, L. n. 223/1991.

Misura del contributo - Come precisato in precedenza, il contributo in commento è pari al 41% del massimale mensile della NASpI, che ammonta – per l’anno 2016 – 1.195,37 euro (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumi per le famiglie degli operai e degli impiegati). Quindi, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 489,95 (€ 1.195 * 41%).

Ne consegue che per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2016 sarà, quindi, € 1.469,85 (€ 489,95 * 3 anni).

A tal proposito, bisogna tenere presente che per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. A tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario (per es., per un rapporto di 10 mesi l’importo da versare nel 2016 sarà pari a € 408,30).

Primo appuntamento 2016 – Ai fini delle modalità di assolvimento della nuova contribuzione sui licenziamenti, è necessario considerare quale scadenza il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Quindi, per le interruzioni verificatesi nel mese di “gennaio 2016” il contributo va corrisposto il prossimo 16 marzo; mentre il 30 marzo scade il termine per la trasmissione della denuncia.

Ai fini UniEmens, il contributo deve essere valorizzato, nell’elemento “CausaleADebito”, di “AltreADebito” , di “DatiRetributivi”:
• il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2 comma 31 della Legge 92/2012”;
• nell’elemento < ImportoADebito > , l’importo da pagare.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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