27 marzo 2014

Trasferta-distacco. Regime fiscale incompatibile

Cassazione, ordinanza 6/2/2014, n. 2699

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il particolare regime fiscale previsto per le trasferte dei lavoratori dipendenti è inapplicabile al caso di distacco di personale alla luce della sostanziale differenza tra i due istituti contrattuali. Tuttavia, esistono alcune disposizioni del Testo Unico che possono disciplinare le erogazioni poste in essere nei confronti di lavoratori distaccati. A stabilirlo è la Suprema Corte con l’ordinanza n. 2699/2014.

La vicenda –
Il caso trae origine da alcuni dipendenti distaccati in Ungheria per i quali il datore di lavoro aveva proceduto a detassare una quota giornaliera di indennità pari a euro 77,47 (sfruttando, dunque, la disciplina dettata per le trasferte). Nel corso del giudizio di merito la Commissione tributaria regionale aveva concluso che la fattispecie oggetto di giudizio non faceva riferimento a un’indennità di trasferta temporanea, per la quale andava calcolata una franchigia di euro 77,47 giornalieri, bensì a un distacco per lavoro all'estero, per il quale invece il relativo emolumento doveva ritenersi parte integrante della retribuzione. Quindi, la società impugna la sentenza e ricorre in Cassazione lamentando la mancata considerazione, da parte dei giudici, della natura temporanea del distacco dei lavoratori in Ungheria per la durata di un anno, senza essere, dunque, assegnati in modo stabile o definitivo in detto Paese. Sempre secondo il ricorrente, l’indennità erogata non doveva essere tassata in quanto la stessa non doveva considerarsi come parte integrante della retribuzione.

L’ordinanza -
La Suprema Corte rigetta il ricorso, affermando che “le diarie corrisposte dal datore di lavoro per le prestazioni svolte dal lavoratore nella sua sede stabile di lavoro, e cioè effettiva, compresa quella di nuova, recente, destinazione, nella quale questi sia stato trasferito e si è stabilmente inserito per lungo periodo - a nulla rilevando che continui a dipendere amministrativamente dalla vecchia sede -, non hanno, neppure parzialmente, natura risarcitoria, ma esclusivamente retributiva” e, come tali, devono essere sottoposte ad imposizione fiscale. In buona sostanza, i giudici negano, nel caso oggetto del giudizio, la sussistenza di un’ipotesi di trasferta in quanto i lavoratori non operavano al di fuori della propria sede ordinaria.
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