1 settembre 2016

Unioni civili e rapporto di lavoro: cosa cambia?

Le novità apportate dalla L. n. 76/2016 hanno comportato numerosi cambiamenti per quanto concerne la disciplina in materia lavoristica e previdenziale in quanto molti sono gli aspetti per i quali i partner sono considerati a tutti gli effetti equiparati ai coniugi, con tutti i diritti e doveri derivanti.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Premessa - La Legge n. 76/2016 sulle unioni civili ha comportato un cambiamento di non poco conto per quanto concerne i rapporti familiari e non solo.
A partire dal 5 giugno scorso infatti, possono legarsi con una unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, di fronte a un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni. Il diritto presenta però delle esclusioni per:
  • persone già sposate o che hanno contratto altra unione civile;
  • soggetti interdetti per infermità di mente;
  • condannati per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altro partner.

L’unione civile è certificata da un attestato, che riporta:
  • la sua costituzione;
  • i dati anagrafici dei partner;
  • il regime patrimoniale;
  • residenza;
  • dati anagrafici e residenza dei testimoni.

I riflessi sul lavoro - A questi soggetti viene esteso il diritto di includere il partner, con modalità analoghe a quelle sinora previste per i coniugi, nel nucleo familiare ai fini ad esempio, della percezione dell’ANF.
Quindi tale legge ha avuto riflessi anche per quanto riguarda l’ambito fiscale e previdenziale in quanto l’avvicinamento dell’istituto al matrimonio (che però continua a essere disciplinato dal Codice civile), ha risvolti anche ad esempio sulle reciproche buste paga, sul calcolo dell’ANF e anche sul TFR, sull’indennità sostitutiva del preavviso, ma anche congedo matrimoniale e finanche pensione.
L’art. 20 - Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 20 della L. 76/2016, allo scopo di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ovviamente la disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del Codice civile non richiamate espressamente all’interno della legge, nonché ovviamente alle disposizioni di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (su “adozione e affidamento dei minori”, le cui disposizioni non sono state estese alle coppie dello stesso sesso).
Il TFR. Sì alla corresponsione al partner - Nello specifico, per quanto concerne il TFR, la Legge n. 76/2016 al comma 17 dell’art. 1 prevede che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del Codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile, per cui spetterà al partner del soggetto deceduto sia:
  • l’indennità dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro (che si prescrive in 5 anni);
  • il trattamento di fine rapporto. Con riferimento a quest’ultimo, è necessario segnalare che il TFR – così come l’indennità di preavviso – si devolve agli eredi come diritto proprio e personale (iure proprio) e non come diritto successorio (iure successionis), per cui esso non entra a far parte dell’attivo ereditario.

La corresponsione del TFR, è quindi indipendente dall’accettazione dell’eredità e l’INPS non è obbligato ad acquisire il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione per procedere con l’erogazione. Ma non solo: infatti, in caso di scioglimento del vincolo, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporta il diritto al pagamento di una quota parte del TFR dell’ex coniuge (cioè il 40% del TFR con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile): tutto ciò comunque in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile dell’ex partner.



Assegno al nucleo familiare - Ma non solo il TFR. Come anticipato, anche per l’assegno al nucleo familiare, la Legge n. 76 amplia la possibilità di accesso alle coppie dello stesso sesso: infatti sarà necessario solamente procedere con il ricalcolo con il modulo di richiesta INPS, in cui bisogna segnalare i dati anagrafici propri e del proprio partner.
È esclusa l’estensione alle coppie unite civilmente delle detrazioni previste per legge per i figli a carico dell’altro partner, in quanto la legge stessa non prevede l’estensione per le unioni civili delle disposizioni previste dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
L’estensione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro - L’equiparazione del rapporto derivante dal matrimonio e la previsione del comma 20 comportano l’estensione di diverse condizioni anche alle coppie unite civilmente, per cui saranno compatibili con la Legge n. 76, le disposizioni in materia di permessi per l’assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge, la richiesta di permessi in caso di lutto, le disposizioni riguardanti l’assistenza a persona affetta da disabilità accertata da parte del partner, così come le disposizioni previste dal Decreto di riordino dei contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015, art. 8 c. 4) in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora sia necessario prestare assistenza al partner affetto da patologie oncologiche. Estesa anche la previsione della pensione ai superstiti ai sensi del RDL n. 636/1939, art. n. 13, per cui sarà possibile richiederla sia nel caso di morte del pensionato sia nel caso in cui il soggetto deceduto non fosse titolare di pensione, così come nel caso di morte derivante da infortunio.
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