L’Agenzia delle Entrate, nelle sue interpretazioni precedenti, ha costantemente ritenuto che l’avviamento non potesse essere considerato tra gli elementi trasferibili in caso di conferimento d’azienda. Questo perché, a differenza della cessione d’azienda, il conferimento è un’operazione fiscalmente neutrale, disciplinata dall’articolo 176 del TUIR, che prevede la continuità dei valori fiscali. Sulla base di questo orientamento, si riteneva che:
- l’ammortamento dell’avviamento dovesse rimanere in capo al conferente, in quanto non poteva considerarsi un elemento trasferibile autonomamente rispetto all’azienda (circ. Ag. Entrate n. 8/E/2010 e 6/E/2022; Risposte a interpelli n. 109/2023, 429/2021 e 893/2021);
- in caso di cessazione dell’attività da parte del conferente, il residuo valore dell’avviamento doveva essere interamente dedotto come costo ai sensi dell’articolo 101, c. 5, del TUIR (Interpello Dre Lombardia n. 904-1573/2017).
Questo approccio restrittivo generava una
diseguaglianza di trattamento rispetto alla cessione d’azienda, in cui l’avviamento era invece riconosciuto come parte integrante dei beni trasferiti.
Diversamente dall’Amministrazione finanziaria, la dottrina e la giurisprudenza avevano spesso riconosciuto la possibilità di trasferire l’avviamento nel conferimento d’azienda. A sostengo di questa tesi veniva evidenziato che (si vedano: Norma di comportamento AIDC n. 181/2011 Circolare Assonime n. 20/2010. Per la giurisprudenza: CTR Lombardia n. 455/19/2019, CTP Cagliari n. 462/02/2022):
- l’avviamento non è un bene autonomamente cedibile, ma un valore strettamente connesso all’azienda. Se l’azienda viene conferita, anche il suo avviamento deve necessariamente seguirne il destino;
- l’avviamento è un elemento inscindibile dall’attività economica, pertanto deve considerarsi un componente dell’attivo trasferibile insieme agli altri beni aziendali;
- l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate generava una distorsione fiscale, impedendo la continuità dell’ammortamento e creando incertezza negli operatori.
Secondo questa visione, la società conferitaria doveva poter proseguire l’ammortamento dell’avviamento senza soluzione di continuità rispetto al soggetto conferente.