5 aprile 2025

Il nuovo regime fiscale dell’avviamento nei conferimenti d’azienda

Autore: Marco Nessi
L’introduzione del D.Lgs. 3 dicembre 2024, n. 192 (c.d. “”Decreto Irpef-Ires”) ha portato con sé una serie di modifiche di rilievo in ambito fiscale, tra cui una disciplina innovativa in merito al trattamento dell’avviamento nei conferimenti d’azienda o di rami d’azienda. Questa novità risolve…

Le posizioni del Fisco, della dottrina e della giurisprudenza

L’Agenzia delle Entrate, nelle sue interpretazioni precedenti, ha costantemente ritenuto che l’avviamento non potesse essere considerato tra gli elementi trasferibili in caso di conferimento d’azienda. Questo perché, a differenza della cessione d’azienda, il conferimento è un’operazione fiscalmente neutrale, disciplinata dall’articolo 176 del TUIR, che prevede la continuità dei valori fiscali. Sulla base di questo orientamento, si riteneva che:
  • l’ammortamento dell’avviamento dovesse rimanere in capo al conferente, in quanto non poteva considerarsi un elemento trasferibile autonomamente rispetto all’azienda (circ. Ag. Entrate n. 8/E/2010 e 6/E/2022; Risposte a interpelli n. 109/2023, 429/2021 e 893/2021);
  • in caso di cessazione dell’attività da parte del conferente, il residuo valore dell’avviamento doveva essere interamente dedotto come costo ai sensi dell’articolo 101, c. 5, del TUIR (Interpello Dre Lombardia n. 904-1573/2017).
Questo approccio restrittivo generava una diseguaglianza di trattamento rispetto alla cessione d’azienda, in cui l’avviamento era invece riconosciuto come parte integrante dei beni trasferiti.

Diversamente dall’Amministrazione finanziaria, la dottrina e la giurisprudenza avevano spesso riconosciuto la possibilità di trasferire l’avviamento nel conferimento d’azienda. A sostengo di questa tesi veniva evidenziato che (si vedano: Norma di comportamento AIDC n. 181/2011 Circolare Assonime n. 20/2010. Per la giurisprudenza: CTR Lombardia n. 455/19/2019, CTP Cagliari n. 462/02/2022):
  1. l’avviamento non è un bene autonomamente cedibile, ma un valore strettamente connesso all’azienda. Se l’azienda viene conferita, anche il suo avviamento deve necessariamente seguirne il destino;
  2. l’avviamento è un elemento inscindibile dall’attività economica, pertanto deve considerarsi un componente dell’attivo trasferibile insieme agli altri beni aziendali;
  3. l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate generava una distorsione fiscale, impedendo la continuità dell’ammortamento e creando incertezza negli operatori.
Secondo questa visione, la società conferitaria doveva poter proseguire l’ammortamento dell’avviamento senza soluzione di continuità rispetto al soggetto conferente.

La riforma dell’articolo 176 del TUIR e i suoi effetti

L’intervento normativo del D.Lgs. 192/2024 ha definitivamente chiarito la questione, stabilendo che il soggetto conferitario subentra espressamente in tutti gli elementi attivi e passivi dell’azienda conferita, compreso l’avviamento. I principali effetti della riforma sono:
  • il riconoscimento fiscale dell’avviamento in capo alla società conferitaria, che potrà continuare ad ammortizzarlo ai sensi dell’articolo 103 del TUIR;
  • la chiusura del contenzioso esistente, con effetti positivi sulle operazioni pregresse;
  • una maggiore certezza del diritto (con conseguente eliminazione del rischio di interpretazioni restrittive da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Questa modifica è applicabile ai conferimenti d’azienda e di partecipazioni effettuati a partire dal 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto.

Effetti contabili e riflessi fiscali

Dal punto di vista contabile, la novità normativa comporta una piena continuità dei valori fiscali tra conferente e conferitario.
  • per il conferente: il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta sarà pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di tutti gli elementi attivi e passivi dell’azienda conferita, incluso l’avviamento.
  • per il conferitario: l’azienda conferita mantiene i valori fiscali originari, compreso l’avviamento, e può proseguire il suo ammortamento ai fini civilistici e fiscali.
Questa impostazione evita il rischio di duplicazioni o dispersione del valore fiscale dell’avviamento, garantendo una maggiore coerenza con i principi contabili internazionali.

Possibili Sviluppi e Conclusioni

L’adeguamento normativo introdotto dal D.Lgs. 192/2024 rappresenta un importante passo avanti nella chiarezza interpretativa del regime fiscale dei conferimenti d’azienda. Per il futuro, è auspicabile che:
  • l’Amministrazione finanziaria adotti un approccio coerente con la nuova norma, evitando contestazioni per operazioni precedenti;
  • le controversie in corso vengano risolte a favore dei contribuenti, tenendo conto della natura interpretativa della modifica normativa;
  • gli operatori economici possano beneficiare di una maggiore certezza fiscale, agevolando operazioni di riorganizzazione aziendale.
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