Si scrive “romance scam” (o “romantic scam”), si legge, però, “truffa sentimentale”.
È un fenomeno criminale che si sta ampiamente diffondendo negli ultimi anni, grazie all’uso sempre più massiccio dei social e di app di incontri online.
Sono proprio queste ultime, infatti (le più note sono Tinder e Bumble), a fornire lo strumento attraverso cui i “truffatori romantici” adescano le proprie vittime, spesso utilizzando falsi profili. Dopo una prima fase di conoscenza iniziale, questi criminali passano quindi alla richiesta di spostare la “frequentazione” sui profili social, dove ha inizio un periodo più o meno lungo di corteggiamento, fatto di lusinghe e complimenti, che, facendo leva sul bisogno umano di instaurare relazioni, di tessere affetti, induce l’ignara vittima a capitolare, al punto di invaghirsi del falso spasimante o di cedere all’illusione di aver instaurato un forte legame amicale.
L’obiettivo finale del truffatore è invece quello di sfruttare la debolezza sentimentale/affettiva ingenerata nella vittima per depredarla finanziariamente, chiedendole denaro in prestito con la scusa, per esempio, di superare temporanee difficoltà economiche.
Una possibile variante – nota come sextortion - è anche quella di approfittare del rapporto instauratosi per farsi mandare dalla vittima foto o video compromettenti che vengono poi utilizzati dal truffatore per ricattarla.
Il fenomeno è ampiamente diffuso negli Stati Uniti, dove le vittime sono state statisticamente individuate, in maniera prevalente, tra donne di mezza età o più anziane, divorziate o vedove. Ma è in forte espansione anche in Europa, dove, tra l’altro, la loro vulnerabilità è ancora maggiore poiché spesso i criminali, conoscendo la legislazione internazionale vigente, compiono le loro truffe da un paese diverso da quello della vittima, sfruttando le differenze normative e la difficoltà di collaborazione di polizia esistente tra i diversi stati. Inoltre, la difficoltà di risalire alla reale identità dei truffatori rende estremamente difficile la possibilità di recuperare la perdita economica subita.
Lasciando da parte le considerazioni (che pure meriterebbero una specifica trattazione) sulla deriva delle relazioni umane - che sempre più tendono a spingersi vero il virtuale, portando a privilegiare rapporti con individui sconosciuti e distanti rispetto a quelli con individui più prossimi e “visibili” – nonché, dall’altra parte, sulla immoralità di chi lucra sulla fragilità psicologica di persone sole e bisognose di affetto, quanto sin qui trattato vale da premessa per soffermarsi sul commento ad una recente pronuncia di un tribunale di merito.
Con la sentenza n. 102/2021, il Tribunale di Ravenna ha respinto la richiesta d'inabilitazione avanzata dal marito e dalle figlie di una donna, caduta vittima di truffe sentimentali che le sono costate decine di migliaia di euro, ritenendo che sia ad essa preferibile il “rimedio” dell’amministrazione di sostegno.
La decisione ha fatto seguito al ricorso presentato dai congiunti della donna che hanno dedotto che la stessa, da circa 6 anni, attraverso l'utilizzo di facebook e whatsapp, interloquiva con persone di sesso maschile di origine straniera, non limitandosi, peraltro, ad un mero rapporto epistolare, avendo infatti inviato anche ingenti somme di denaro nell'erronea convinzione di intrattenere con quelle persone una relazione sentimentale. La donna, inoltre, nel trascorrere ore a chattare ed avendo perso ogni contatto con la realtà, si era addirittura convinta di essere sposata con un uomo diverso dall'effettivo marito e di avere una figlia, al cui padre aveva inviato del denaro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto che la donna fosse sottoposta, ex artt. 415 e ss. c.c., all'inabilitazione, con conseguente nomina di un curatore.
Con propria memoria difensiva, la donna aveva a sua volta dedotto di non essere affetta da alcuna patologia psichiatrica, ma di vivere in una condizione di solitudine all'interno della propria famiglia e che, pertanto, aveva trovato in internet occasioni per creare amicizie, di cui era poi rimasta vittima, ma che era comunque perfettamente in grado di provvedere a se stessa.
Il Tribunale di Ravenna, dopo aver preliminarmente chiarito la nozione di “prodigalità” (che, secondo il codice civile, costituisce causa di inabilitazione), riportando le teorie formulate da dottrina e giurisprudenza1, ha ricordato che, negli stessi casi in cui la legge contempla gli istituti di protezione degli incapaci (interdizione e inabilitazione) è possibile ricorrere anche all'amministrazione di sostegno.
Quest’ultimo istituto, ha evidenziato, ha "la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che - sacrificando nella minor misura possibile la capacità di agire dell'interessato, si distingue dagli altri istituti a tutela degli incapaci (…) per la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiando, in relazione alla flessibilità dell'istituto ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa."
In riferimento al caso di specie il Tribunale ha quindi rilevato come dall'istruttoria fosse effettivamente emerso che la signora avesse elargito rilevanti somme di danaro a persone mai viste e come non avesse contestato il racconto del marito e delle figlie relativo alla convinzione di essere coniugata con un altro uomo e di avere avuto dallo stesso un'altra figlia.
Ritenuto quindi indubbio che la donna fosse stata vittima di truffe sentimentali e che la stessa si trovi – ancora - in una condizione di vulnerabilità, caratterizzata da una scarsa capacità di volere e comprendere, che la espone ad azioni di circonvenzione da parte di terzi, cui non riesce a opporre resistenza, ha ritenuto necessario adottare opportune misure di protezione nei suoi confronti.
Nel caso specifico, tuttavia, la misura più idonea non è apparsa quella della inabilitazione, “atteso che, per un verso, il curatore non avrebbe compiti di cura della persona (che invece possono assegnarsi all'AdS) e, per altro verso, la perdita parziale della capacità di agire per la sola straordinaria amministrazione non consentirebbe, in caso d'inabilitazione, un adeguato controllo sull'utilizzo del denaro nel quotidiano, che la signora potrebbe quindi continuare a versare in favore di possibili approfittatori.”
La misura dell'Amministrazione di Sostegno, quindi, secondo il Tribunale, meglio si presta, rispetto all'inabilitazione, “a soddisfare gli interessi personali e patrimoniali della beneficianda, tenuto conto della duttilità della misura, della sua idoneità ad adeguarsi alle esigenze della persona protetta e dell'agilità della relativa procedura applicativa, che consente peraltro in ogni momento di rimodulare i poteri dell'AdS e la correlativa incapacità/capacità della persona beneficiaria.”
Con tali motivazioni il ricorso è stato dunque rigettato; nelle more, tuttavia, al fine di evitare un vuoto di protezione, Il Tribunale ha disposto la nomina, ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c., un amministratore di sostegno provvisorio in favore della beneficianda, “non potendosi assecondare l'iniziale scelta della stessa di avere come A.d.S. suo marito, con cui evidentemente sussistono conflitti che renderebbero disagevole l'esercizio dell'incarico.”
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Secondo un orientamento di tipo "oggettivistico" vi sarebbe prodigalità, rilevante ex art. 415, comma 2, c.c., a fronte di un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da una derivazione di tale comportamento da una specifica malattia o infermità, e, quindi, anche quando tale comportamento si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (cfr. tra tante Cass. sent. n. 786/2017; conf. Cass. ord. n. 5492/2018); secondo altra tendenza ermeneutica di tipo "soggettivistica", diffusa nella giurisprudenza di merito e secondo taluni autori più aderente al principio dell'autonomia/libertà negoziale, per l'attivazione di una misura protettiva di inabilitazione (o, come si dirà, di amministrazione di sostegno) è richiesto che la prodigalità trovi fondamento in una situazione psicopatologica o di alterazione dei processi mentali (cfr., in tal senso, Trib. Modena, 3.11.2017, in Fam. e d., 2018, 142 ss.).