30 giugno 2021

Bonus acqua, luce e gas 2021: dal 1° luglio il riconoscimento sarà automatico

Autore: Redazione Fiscal Focus
Bonus acqua, luce e gas 2021, dal 1° gennaio non è più necessaria la presentazione della domanda per fruire degli sconti in bolletta, basta compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica e il riconoscimento dell’agevolazione sarà automatico dal 1° luglio, purché, ovviamente, ne sussistano i requisiti.

Lo delineava nel primo trimestre dell’anno corrente l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 63/2021, pubblicata in data 25 febbraio. Luglio è alle porte e il riconoscimento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico sarà automatico, ma altrettanto non può dirsi per il riconoscimento del bonus elettrico legato al disagio fisico, per il quale si dovrà continuare a presentare la richiesta seguendo tutte le modalità stabilite.

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, disponeva che il bonus per disagio economico veniva riconosciuto solo previa presentazione domanda annuale presso il Comune di residenza o al CAF allegando la documentazione richiesta, ma nonostante il recente cambiamento nelle modalità, non vi è diversità nelle condizioni.

Infatti, affinché si possa fruire dei bonus in questione bisogna appartenere alternativamente ad un nucleo familiare:
  • con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • con almeno quattro 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

In aggiunta, così come specificato nel comunicato stampa relativo a febbraio 2021, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruire di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici.

Riconoscimento ed erogazione bonus per disagio economico – come già suesposto, fino al 2020 al fine di ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare apposita domanda al Comune di residenza o al CAF. Dal 2021 il meccanismo si semplifica e basta presentare ogni anno la DSU necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, sarà l’INPS ad inviare automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII).

In merito, rammentiamo che tale sistema rappresenta una banca dati contenente informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per il territorio, e la sua finalità è quella di gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell’energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti definiti dall’Autorità.

L’incrocio dei dati trasmessi, dei dati contenuti e l’esito positivo delle verifiche di ammissibilità permetteranno l’individuazione automatica delle forniture da agevolare, procedendo così all’erogazione dei bonus, ognuno dei quali avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione e, ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.

Tenuto conto della tipologia e del tipo di intestazione, l’erogazione dei bonus avviene con procedure distinte:
  • se nel nucleo familiare uno dei componenti risulta intestatario di una fornitura diretta, ovvero, individuale, il bonus luce e gas verrà riconosciuto direttamente in bolletta;
  • se il nucleo familiare usufruisce di una fornitura centralizzata, l’intero importo verrà riconosciuto una volta l’anno secondo modalità differenti: con assegno circolare intestato al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e recapitato all’abitazione dello stesso, nel caso del bonus idrico, mentre, nel caso del bonus gas con bonifico domiciliato con pari intestazione e ritirabile presso qualsiasi sportello di Poste italiane.

Cosa succede in caso di chiusura o voltura – la deliberazione dell’ARERA ha chiarito che, in caso di cessazione dell’utenza o di voltura ad altro utente, l’ammontare di bonus restante verrà erogato in un’unica soluzione e nessuno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza potrà fruire di un nuovo bonus della stessa tipologia per lo stesso anno di competenza. Qualora il cliente decidesse di effettuare un cambio di fornitore o di contratto per insoddisfazione o per altro motivo, il bonus continuerebbe ad essere erogato con continuità.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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