Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione arriva l’ok del Senato sul
decreto-legge n. 24/2022, cd. “Decreto Riaperture” inerente al superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
L’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, nel testo licenziato alla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del suddetto decreto.
Di seguito un breve riepilogo delle misure adottate.
Nelle scuole, studenti, docenti, personale e visitatori che entrano nella struttura fino al 15 giugno dovranno indossare la mascherina FFP2 (nell’eventualità, è considerata valida anche quella chirurgica).
Inoltre, la mascherina FFP2 è obbligatoria:
- sui mezzi di trasporto (aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, intercity, alta velocità, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, trasporto scolastico per studenti delle elementari, medie e superiori);
- durante lo svolgimento degli spettacoli al chiuso (teatri, cinema, locali di intrattenimento, locali con musica dal vivo, eventi e competizioni sportive);
- nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Invece, i luoghi ove la mascherina non è obbligatoria ma è fortemente consigliata sono quelli di lavoro pubblico e privato, bar e ristoranti, supermercati, negozi, parrucchiere ed estetista, funivia e altri impianti di risalita, taxi, stadi, palestre (anche per usare gli spogliatoi), circoli sportivi, discoteche, Uffici Pubblici, centri benessere e hotel.
Si ricorda che dal 1° maggio il certificato verde non è più richiesto nei luoghi in cui, in precedenza, era prevista la versione base o super e, che dal 1° aprile non è prevista la quarantena per tutti quei soggetti (vaccinati e non) che sono venuti a contatto con un soggetto affetto dal virus. Se, invece, il contatto è da ritenersi “stretto” è obbligatorio un periodo di dieci giorni di auto-sorveglianza con mascherina FFP2.
L’obbligo di vaccino per gli over 50 continua fino al 15 giugno, mentre quello per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2022. Anche ai visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie permane l’obbligo di possedere la certificazione verde.
Proroga smart working semplificato – I datori di lavoro privati possono avvalersi della procedura semplificata per l’accesso allo smart working (senza la necessità di sottoscrizione e trasmissione telematica degli accordi tra le parti), postergando la data finale al 31 agosto 2022.
La modifica ha interessato anche la categoria dei soggetti “cosiddetti fragili”, prorogando fino al 30 giugno 2022 il regime di tutele dei lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, con l’accesso allo smart working semplificato e il diritto alla malattia equiparata al ricovero ospedaliero (vedi l’articolo “
In arrivo la nuova proroga dello “smart working” semplificato” del 5 maggio 2022).
Smart working per i genitori di figli con disabilità – I genitori di figli con disabilità possono – fino al 30 giugno 2022 – svolgere attività lavorativa in smart working. A stabilirlo è l’articolo 10 del decreto in commento (vedi l’articolo “
DL Riaperture: smart working fino al 30 giugno 2022 per i genitori di figli con disabilità”).
In particolare, in presenza di particolari condizioni, è previsto che i genitori lavoratori con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES) possono:
- svolgere il lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, nel caso di dipendenti privati;
- ritenere prioritario l’accesso al lavoro agile, in caso di dipendenti pubblici.