La stagione estiva è in arrivo e il pensiero di chi svolge il proprio lavoro nel resto del periodo annuale è uno solo: le ferie. Per chi occupa la posizione di stagista o apprendista il diritto alle ferie è sempre un punto di domanda, e per tale motivo diventa importante conoscere il dettato normativo che toglie ogni dubbio.
Innanzitutto, è importante precisare la differenza tra uno stage e un apprendistato, molte volte nel linguaggio comune si fa confusione tra i termini.
Lo stage, spesso utilizzato come sinonimo di tirocinio, non è un vero e proprio contratto di lavoro, ma rappresenta lo step di un determinato percorso formativo e professionale per cui il soggetto ha possibilità di scelta del periodo di svolgimento. Non essendo un contratto di lavoro non vengono maturati permessi, ferie e ROL e se durante lo svolgimento si ha necessità di assentarsi diventa importante prendere accordi privati con l’azienda ospitante. L’apprendistato, invece, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani (D. Lgs. 167/2011). Questa disciplina normativa è stata poi successivamente caratterizzata dall’introduzione di altre novità. Rientrando tra i contratti di lavoro, quindi, all’apprendista spettano ferie retribuite, tredicesima, permessi, ROL, malattia e maternità.
Introducendo brevemente le definizioni di Stage e Apprendistato non serve molto per capire quale dei due gode del pieno diritto alle ferie.
La legge non prevede questo diritto per gli stagisti, curriculari ed extra-curriculari, ma questo non vuol dire che al soggetto occupante questa posizione sia negata la possibilità di usufruire di qualche giorno di distacco dall’attività lavorativa. Infatti, il datore di lavoro ha la piena libertà di decidere se concordare un periodo di assenza corrispondente alle ferie, ma ciò non significa che lo stagista può avanzarne la pretesa.
Chi si trova in apprendistato, invece, gode del diritto alle ferie. Il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di riferimento prevede la retribuzione di quest’ultime. Solitamente i giorni maturati all’anno corrispondono a 26, di cui 14 devono essere usufruiti nei mesi estivi.
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