Un po’ perché, dalla pandemia in poi, il loro acquisto da parte dei privati è stato favorito da incentivi economici statali, un po’ perché in molte città sono diventati essi stessi un incentivo per abbandonare l’uso dell’auto e ridurre l’affollamento dei mezzi pubblici, fatto è che i monopattini elettrici sono diventati negli ultimi tempi uno dei mezzi di locomozione urbana – detta anche “mobilità dolce” - più utilizzati, superando di gran lunga anche le biciclette.
L’utenza è la più varia: da adolescenti che l’hanno ottenuto come soluzione di compromesso alla richiesta negata di un motorino, a lavoratori e professionisti d’ogni età, che l’impiegano ben oltre il tragitto di quell’”ultimo miglio” che era stato lo slogan con cui nelle città metropolitane ne era stato varato il servizio in sharing.
Un sistema di mobilità che, a conti fatti, anche sotto un profilo di salvaguardia dell’ambiente, presenta aspetti apprezzabili; se non fosse che – come purtroppo spesso siamo stati abituati a vedere in Italia – dall’uso all’abuso il salto è breve.
L’abuso, in questo caso, è la quasi totale assenza di disciplina (intesa prima di tutto come condotta e non come norma) e la pressoché inesistente mancanza di sicurezza con cui questi agili strumenti vengono impiegati: troppo silenziosi per consentire di intercettare in tempo – ed evitarle – le loro bizzarre traiettorie zigzaganti e gli attraversamenti selvaggi; estremamente maneggevoli al punto da ritenere che non sia necessario depositarli in spazi dedicati o quanto meno senza che creino intralcio una volta che se ne sia terminato l’utilizzo: possono abbandonarsi su cigli di strada o al centro di marciapiedi, nella totale indifferenza e senza alcun rispetto anche del transito pedonale!
Ecco, dunque, che non può non accogliersi con favore il decreto infrastrutture (n. 121/2021, - approvato definitivamente il 4 novembre scorso dal Senato e convertito nella legge n. 156/2021, pubblicata sulla GU n. 267 del 09/11/2021, e in vigore dal 10 novembre) – nella parte in cui detta una puntuale disciplina (normativa, stavolta) rivolta all’uso dei monopattini.
Il nuovo testo normativo, modificando le disposizioni precedenti introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 n. 160/2019, ha anzitutto rivisto i loro requisiti:
- anzitutto i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono avere potenza superiore ai 50 Kw né dovranno avere sedute; dovranno avere un segnalatore acustico, un regolatore di velocità e la marcatura CE. Se privi di queste caratteristiche non potranno circolare, pena una multa da 100 a 400 euro oltre alla sanzione amministrativa accessoria della loro confisca.
- Dal 2022, inoltre, essi dovranno avere anche indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote; quelli già in circolazione avranno l’obbligo di adeguarsi a tali prescrizioni entro e non oltre il 1° gennaio 2024.
La norma interviene anche sulla regolamentazione del servizio noleggio monopattini: potrà essere attivato solo previa delibera della Giunta Comunale che dovrà però stabilire il numero massimo di licenze, il numero massimo dei monopattini che potranno circolare, l'obbligo della copertura assicurativa per chi effettuerà il servizio di noleggio, le modalità di sosta consentite ed eventuali limiti alla circolazione.
Gli esercenti di servizi di noleggio monopattini, al termine del noleggio, dovranno acquisire dall’utente la foto del mezzo per verificarne il corretto posteggio e contrastare, in tal modo, il fenomeno dei parcheggi selvaggi e irregolari. In accordo con i Comuni, essi dovranno anche organizzare campagne informative per educare all'uso corretto del monopattino e inserire nelle proprie app di noleggio le regole fondamentali di utilizzo del mezzo, ricorrendo a tutti gli strumenti tecnologici più idonei a supportare il rispetto delle regole.
Quanto alle regole di circolazione, la norma fissa l'età minima per poter utilizzare i monopattini elettrici a 14 anni, prevedendo altresì fino al compimento dei 18 anni l'obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
I monopattini potranno circolare solo sulle strade urbane, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade con priorità ciclabile, su piste ciclabili con sede propria o corsia riservata e infine dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. Il limite massimo di velocità consentita è di 20 km/h (prima era 25), che scende a 6 km/h quando si circola nelle aree pedonali. La violazione di tutti i predetti limiti comporta una sanzione che varia da 50 a 250 euro.
La circolazione in monopattino a partire da 30 minuti dopo il tramonto comporta l’obbligo per il conducente di indossare il giubbotto e le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. I mezzi dovranno inoltre essere dotati anteriormente di una luce bianca o gialla fissa e di una luce posteriore rossa fissa, entrambe accese e funzionanti. Devono inoltre essere muniti di catadiottri rossi posteriori.
È fatto divieto di trasportare sui monopattini persone, animali o oggetti, trainare veicoli, frasi trainare o condurre animali. Vietata anche la circolazione sui marciapiedi, dove il monopattino dovrà eventualmente essere condotto a mano.
Non è consentito circolare contromano tranne che sulle strade con doppio senso ciclabile.
I monopattini dovranno essere condotti sempre con due mani e sarà consentito staccare la mano dal manubrio solo per il tempo necessario a segnalare la svolta se il mezzo non è dotato dell'indicatore di direzione.
Infine, non sarà possibile sostare a bordo del monopattino sui marciapiedi a meno che il Comune non individuerà aree apposite le cui coordinate GPS dovranno essere consultabili sul proprio sito. I monopattini potranno sostare però nelle aree destinate al parcheggio dei velocipedi, dei ciclomotori e dei motocicli.
La violazione del divieto di sosta comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista per la sosta vietata dei ciclomotori e dei motoveicoli: da euro 41 a euro 168.
Il decreto infrastrutture prevede inoltre, in relazione alle violazioni viste finora, che si applicheranno le regole contenute dal titolo VI del Codice della Strada, che disciplina tutta la materia degli illeciti, con conseguente applicazione dei principi e norme in esso contenuti fra cui la possibilità di contestare la sanzione e fare ricorso nei modi previsti.
L’auspicio è ora, che non si trovi l’inganno…