3 giugno 2021

Ministero della salute: le nuove indicazioni per quarantena e isolamento alla luce delle varianti Sars-Cov-2

Autore: Barbara Garbelli
Dopo la recente circolare dello scorso 12 aprile 2021, con cui il Ministero della Salute recepiva le indicazioni dei nuovi protocolli anti-contagio e riscriveva le regole per la riammissione al lavoro dei soggetti affetti da covid-19, lo scorso 21 maggio torna con un nuovo documento, definendo le regole relative al contagio da variante.

In questa circolare sono state aggiornate le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e d'isolamento raccomandate, in considerazione dell'evoluzione della diffusione delle varianti del virus in Italia, le cosiddette Voc (Variant of concern).

Il nuovo documento aggiorna inoltre le indicazioni della circolare 3787 del 31 gennaio 2021, relativa all’"Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti Sars-Cov-2, valutazione del rischio e misure di controllo", in relazione alla definizione di caso sospetto o confermato per variante, definendo una casistica ampia ed articolata.

Le regole per la quarantena- In relazione alla quarantena si effettua una distinzione tra alto e basso rischio: in particolare, per quanto riguarda il caso dei contatti stretti asintomatici, compresi i casi da variante sospetta o confermata, è previsto che sia possibile rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Questa previsione conferma di fatto quanto già in precedenza previsto dalla circolare del 12 aprile, annullando la possibilità (prevista dalla circolare dello scorso 12 ottobre) di quarantena “lunga” senza sottoporsi a test.

Ulteriori indicazioni sono previste, inoltre, per il caso a basso rischio dove nella tabella 2 è indicata come non necessaria la quarantena ma l'osservanza delle comuni precauzioni igienico-sanitarie (quali indossare la mascherina e garantire il distanziamento fisico).

Le disposizioni per l’isolamento- Per quanto riguarda l'isolamento nella tabella 3 della circolare ora viene operata una distinzione tra “casi standard” e casi da variane presunta o effettiva, con una differenziazione delle indicazioni per la sospensione.

Nello specifico, i positivi di lungo termine, che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per i sintomi considerati più lievi –quali perdita/alterazione dell’olfatto e del gusto), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno, così come previsto dalle precedenti circolari sopra menzionate.

I positivi di lungo termine da variante presunta o confermata potranno invece interrompere l'isolamento solo dopo l'avvenuta negativizzazione al test molecolare.

Attenzione: queste disposizioni valgono per il rientro alla vita sociale, mentre in relazione alle attività lavorative rimangono valide le disposizioni di cui al protocollo condiviso fra Governo e parti Sociali, secondo cui il rientro al lavoro è possibile solo previa negativizzazione confermata da test o tampone; il lavoratore dovrà inviare tale referto al medico competente, che darà comunicazione di idoneità al datore di lavoro.

Ove il medico non fosse nominato la comunicazione avverrà direttamente al datore di lavoro, che dovrà garantire il corretto trattamento del dato, così come previsto dal Garante della Privacy nel “Documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro” dello scorso 13 maggio.
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