Il Consiglio dei ministri, riunitosi ieri, ha varato un nuovo decreto-legge che contiene misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. In particolare, è stata disposta la proroga del taglio delle accise su alcuni carburanti fino al 18 novembre prossimo. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.
Si ricorda che il MEF con il Decreto Interministeriale del 13 settembre aveva prorogato fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti, e successivamente, con l’articolo 4 del DL Aiuti ter n. 144/2022 la proroga era stata estesa fino al 31 ottobre.
Le aliquote di accisa, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D.lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In seguito alla rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4 -bis , della tabella A allegata al testo unico di cui al D.lgs. n. 504/1995, non si applica fino al 18 novembre 2022.