Un giudice del Tribunale di Venezia, Barbara Bortot, in una sentenza emessa il 4 giugno e diffusa dallo Studio Cataldi, ha stabilito legittima la sospensione di un dipendente che rifiuta di indossare la mascherina durante l’orario lavorativo.
Nel dettaglio, la sentenza si riferisce ad un operatore ecologico sospeso per tre giorni, poiché nel corso della riunione ‘Divisione Servizi Cimiteriali’ del 24 agosto, si era presentato senza indossare la mascherina ‘chirurgica’ fornita dall’azienda, appellandosi a dei principi costituzionali non precisati.
Al dipendente è stato imputato di aver istigato anche altri lavoratori a seguire il suo gesto, il magistrato, dunque, esplica come in una situazione d’emergenza sanitaria in cui riversa il Paese, l’imposizione ai lavoratori di indossare la mascherina non è una misura irrazionale ma coincide con il dovere datoriale di tutelare al meglio i propri dipendenti.
Il lavoratore si era appellato al ‘caldo eccessivo’ per giustificare il proprio comportamento, tuttavia, tale motivazione è stata ritenuta poco credibile. Infine, il magistrato evidenzia la prescrizione del Codice Disciplinare in base alla quale se un lavoratore “non ottempera alle disposizioni di legge e/o aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza verrà irrogata la sanzione dal rimprovero verbale fino a dieci giorni di sospensione”.
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