7 luglio 2018

730. Entro lunedì l’invio tramite sostituto

La Legge di bilancio non ha prorogato tale termine

Autore: Andrea Amantea
Scade lunedì 9 luglio il termine per presentare il modello 730-2018 tramite il sostituto d’imposta; la Legge di bilancio 2018 è sì intervenuta sui termini di presentazione del modello 730, ma non in riferimento alla dichiarazione presentata tramite il proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) per la quale rimane dunque fermo il vecchio termine del 7 luglio. Considerando che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo si arriva alla scadenza di lunedì 9.

L’intervento della Legge di bilancio - La Legge di bilancio 2018 è intervenuta sul termine di presentazione del modello 730, modificando il D.M. 164 del 1999, Regolamento recante “norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti”. In particolare il termine per la presentazione del modello 730 è stato spostato dal 7 al 23 luglio sia per il modello inviato direttamente dal contribuente (come già previsto dal D.L. 193/2016 e ss.mm.ii) sia per quello il cui invio avviene tramite Caf o professionisti abilitati, venendo meno la condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.

Tuttavia, come da disposizioni della Legge sopra citata, i Caf e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività di assistenza fiscale quali: comunicazione all’Agenzia del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione nonché la trasmissione all’Agenzia delle dichiarazioni predisposte, entro:
  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  • il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Nessuna novità per i sostituti d’imposta- In pratica, le novità della Legge di bilancio 2018, non riguardano il 730 presentato tramite il sostituto d’imposta per il quale si considera il vecchio termine di presentazione. Soffermandoci sugli aspetti operativi, una volta presentata la dichiarazione, lato sostituto d’imposta, prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro lunedì, come da indicazioni che accompagnano il modello 730-2018, lo stesso deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute con le risultanze dunque dei conguagli risultanti dalla dichiarazione. In tale fase è necessario controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d’imposta per riscontrare eventuali errori.

I termini dei rimborsi e delle trattenute – Infine, pare opportuno ricordare quelli che sono i termini dei rimborsi e delle trattenute risultanti dal modello 730; a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef. Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca.
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