22 giugno 2018

Accertamenti. Notifica a rischio col cambio d’indirizzo

Autore: Paola Mauro
È nulla la notifica dell’avviso di accertamento all'indirizzo risultante nell'ultima dichiarazione dei redditi, se successivamente è stata presentata la comunicazione di variazione dati IVA con l'indicazione di un nuovo domicilio. Quest’ultimo documento è idoneo a informare l'Amministrazione del luogo prescelto per la notifica dei provvedimenti.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 14280/18 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione.

La CTR di Roma, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha confermato un avviso di riscossione relativo a Irpef ed Iva per l’anno 2008 in quanto ha ritenuto legittimamente effettuata la notifica del prodromico avviso di accertamento presso il domicilio fiscale dichiarato anziché presso l’indirizzo comunicato con il modello di variazione dati dell'attività ai fini della partita IVA.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo (con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 35 d.P.R. n. 633/1972), che la Suprema Corte ha condiviso.

I giudici di legittimità hanno rilevato che, a norma dell'art. 58 D.P.R. n. 600 del 1973, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte e inoltre che «in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo», mentre l'art. 60 D.P.R. n. 600 cit. prevede che «è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano» e che «in tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento», ma la norma non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio.

In questa prospettiva si è ritenuto che se il contribuente ha indicato nella dichiarazione annuale espressamente il proprio indirizzo situato nel Comune di domicilio fiscale, tale indicazione non può che equivalere a elezione di domicilio nel suddetto indirizzo (Cass. n. 23024/2015).

Si è altresì sostenuto che costituisce atto idoneo a informare l'Amministrazione del nuovo domicilio anche ai fini delle notificazioni la dichiarazione d’inizio attività, ai fini del rilascio della partita IVA (cfr. Cass. n. 5358/2006 e Cass. n. 11170/2013), posto che, in base all’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, da tale modello deve risultare, per le persone fisiche, il domicilio fiscale o l’eventuale variazione dello stesso.

Ad avviso del Collegio di legittimità, pertanto, nel caso di specie, «non può revocarsi in dubbio che la variazione di domicilio eseguita ai fini della dichiarazione di inizio attività IVA nell'anno 2007, per stessa ammissione dell'Agenzia … doveva costituire elemento di valutazione ai fini dell'elezione di domicilio rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento del 12 luglio 2012 che costituiva l'atto prodromico rispetto all'iscrizione a ruolo impugnata dalla contribuente. La CTR ha pertanto errato nell'escludere ogni valenza agli elementi risultanti dalla dichiarazione IVA riguardante l'inizio di attività e variazione dati. Sulla base di tali considerazioni, sicuramente idonee a superare le argomentazioni difensive esposte dall'Agenzia controricorrente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità».
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