Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 relativa agli
"Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti", ha fatto ulteriore chiarezza in merito alle questioni riguardanti, da un lato, le conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari, dall’altro, la tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica. Tale Circolare, di fatto, si pone in continuità con la precedente n. 20 del 27 dicembre 2018, a seguito della quale, sono pervenute - come afferma lo stesso Ministero - richieste di chiarimenti relativamente alla previsione, di cui all’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Detto comma, infatti, prevede che
«fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria».
Decorrenza del termine per gli adeguamenti statutari ed effetti
Analizzando la disposizione normativa sopra menzionata, il Ministero del Lavoro osserva che, il comma citato 2, attribuisce ad ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri, la facoltà di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili, o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria, il regime cd. "alleggerito", ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
È opportuno ricordare che, gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore (preesistenti al D. Lgs. n.117/2017) ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore, dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo, senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione.
A tal proposito,
è stato chiesto al Ministero se, il mancato adeguamento statutario entro il termine indicato dalla disposizione sopra citata, possa far venir meno l'iscrizione ai suddetti registri e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare degli effetti che ne derivano.
Sul punto, il Ministero ha esaminato la questione, dapprima
con riferimento alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, ritenendo che, la risposta al suddetto quesito, debba essere fornita attraverso la correlazione dell'articolo 101, comma 2, del Codice, con la disciplina dell'istituto della trasmigrazione contemplato nell'articolo 54. Quest'ultimo, infatti, muovendo dall'identità di qualificazione degli enti iscritti nei registri (previsti dall'articolo 6 della Legge n. 266/1991 e dall'articolo 7, della Legge n. 383/2000), introduce un meccanismo di comunicazione al RUNTS (da disciplinare nelle modalità attuative con successivo decreto ministeriale) dei dati relativi agli enti iscritti nei predetti registri.
A seguito della trasmissione dei dati, spetterà all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, entro 180 giorni (articolo 54, comma 2), esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS. Nell'ambito del procedimento di controllo, il medesimo ufficio, potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni o i documenti mancanti.
L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni (articolo 54, comma 3), determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.
Qualora dal procedimento di controllo dovesse scaturire l'esigenza di ulteriori modifiche statutarie, l'adozione delle stesse, potrà essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all'articolo 101, comma 2, del Codice ma, a questo punto, senza più beneficiare delle modalità “alleggerite” previste, nemmeno se le modifiche dovessero riguardare le cd. "disposizioni inderogabili".
Secondo il Ministero, leggendo sistematicamente le norme sopra richiamate, si è indotti a ritenere che, la naturale sede di esercizio della funzione di accertamento circa l’effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del Codice, non possa essere che il procedimento, successivo alla trasmigrazione di cui al richiamato articolo 54, comma 2, finalizzato al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS.
Con riguardo alle ONLUS, considerato l’approfondimento dell’Agenzia delle Entrate, si deve partire dalla previsione contenuta nell’articolo 102, comma 2, lettera a) del Codice, la quale prevede l’abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del D. Lgs. n. 460/1997, dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del RUNTS, con la conseguenza che, la disciplina delle ONLUS, rimane in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice medesimo.
Già nel corso di “Telefisco 2018”, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, le ONLUS apportano al proprio statuto (entro il termine previsto dall'articolo 101, comma 2 del Codice) le modifiche necessarie per adeguarlo al Codice stesso, subordinando l'efficacia di tali modifiche alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Per le ONLUS (che nel periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, sono considerate ETS), dovrà essere previsto nel decreto ministeriale di cui all’articolo 53 del Codice un peculiare percorso di inserimento all’interno del RUNTS. Pertanto, perdurando, nel periodo transitorio, l’efficacia delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 460/1997, la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni codicistiche sarà condotta dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente.
Modalità di adempimento degli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato
Per gli ETS dotati di personalità giuridica, è stato chiesto al Ministero se, la scadenza del termine di 24 mesi in questione, si riferisca alla data entro la quale l’organo statutariamente competente di ciascun ente adotti la delibera di modifica dello statuto, oppure a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’Amministrazione pubblica preposta, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
Ricordando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.P.R. sopra citato, il Ministero, sotto il profilo temporale, ritiene che, tra le due possibili interpretazioni della norma proposte dai richiedenti, quella corretta sia indubbiamente la prima, secondo cui l
a scadenza individuata dalla legge non può riferirsi che alla data entro la quale l’organo statutario dell’ETS delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche.
È evidente, secondo il Ministero, che quello del 3 agosto 2019, sia il termine entro cui la suddetta modifica può essere adottata utilizzando le maggioranze ordinarie e quindi il termine entro cui l’organo competente può dispiegare il proprio potere deliberativo.
Infine, con riguardo al profilo riguardante l’esplicazione della potestà approvativa, il Ministero ritiene che, la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. n.361/2000, abbia ad oggetto profili meramente formali, essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del Codice assegnato per legge alla competenza dell’ufficio del RUNTS.