L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle casistiche che portano alla decadenza dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina, di cui al D.lgs n.194/2009.
È questo l’oggetto di interesse affrontato dalla risposta ad interpello n.86, pubblicata dal Fisco oggi, giovedì 3 aprile.
Il caso
L’istanza è stata avanzata da una società iscritta nel registro delle imprese agricole e composta da due soci, di cui uno in possesso della qualifica di coltivatore diretto che afferma di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici oggetto di procedura esecutiva presso il Tribunale X, con decreto di trasferimento registrato nel 2024 per un valore di 224.000€, usufruendo dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina.
Tuttavia, a causa degli elevati costi di gestione, la società intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale. La società chiede se la menzionata alienazione possa determinare la decadenza dell’agevolazione per la piccola impresa contadina di cui ha fruito.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, dunque, l’ambito applicativo non può essere esteso a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma.
In particolare, il decreto legislativo n.194/2009 che reca disposizioni sull’agevolazione in oggetto, prevede che i beneficiari dell’agevolazione decadranno se alienano volontariamente i terreni prima che siano trascorsi i cinque anni dalla stipula degli atti. L’unica eccezione della decadenza è l’alienazione del fondo o concessione in godimento a favore di familiari (coniugi, parenti affini fino al terzo grado) che esercitano attività di imprenditore agricolo.
Alla luce del quadro normativo prospettato, si ritiene che nel caso di specie, la vendita dei menzionati fondi a favore di un soggettodiverso dal coniuge, parente entro il terzo grado e affine entro il secondo grado, esercente l’attività di imprenditore agricolo comporta la decadenza dell’agevolazione fruita dalla società.
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