4 settembre 2018

Aggredibilità del diritto di abitazione

Autore: Silvia Bettiol
Il diritto di abitazione viene spesso accostato al diritto di usufrutto, ma rispetto a quest’ultimo ha un contenuto molto più limitato.
Infatti, l’art. 1022 c.c. prevede che chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Come si vede, in questo caso il diritto è limitato alla sola abitazione della casa escluso, quindi, l'uso del bene.
Il codice civile all'art. 540 indica una applicazione specifica di questo diritto reale, attribuito al coniuge legittimario.
Anche per l'abitazione vige il divieto di cessione e di locazione, ma in entrambi i casi vi è l'obbligo delle riparazioni ordinarie, alle spese di coltura (per l'usuario), al pagamento dei tributi come l'usufruttuario (art. 1025c.c.).

L'art. 1026 c.c. dispone che le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e alla abitazione confermando, così, la "parentela" tra questi tre diritti reali.
I due diritti si muovono tuttavia in modo differente sotto il profilo della tutela. Infatti, il pignoramento del diritto di usufrutto è sicuramente possibile e si effettua con le modalità di un pignoramento immobiliare (artt. 555 e seguenti c.p.c.) in quanto si tratta pur sempre di una procedura espropriativa avente ad oggetto un diritto reale insistente su bene immobile.
Il diritto di usufrutto pignorato sarà dunque posto in vendita o assegnato secondo le modalità di un ordinario procedimento di espropriazione immobiliare.

Il valore dell'usufrutto, che sarà stimato dal CTU nominato dal Giudice delle Esecuzioni, varia naturalmente con il variare dell'età dell'usufruttuario; al riguardo è, infatti, doveroso precisare che la durata dell'usufrutto, ove vitalizio, sarà ancorata non già alla vita dell'usufruttuario assegnatario ma alla vita del debitore esecutato, consolidandosi il diritto di proprietà in capo al nudo proprietario dopo il decesso del debitore esecutato.
Appare evidente che il pignoramento del diritto di usufrutto e la relativa procedura espropriativa avrà ragionevole possibilità di un esito fruttuoso solo laddove il titolare non abbia un'età avanzata. In caso contrario, è altamente probabile che le eventuali aste vadano deserte e che nessuno si renda assegnatario di un diritto che verrà ragionevolmente ad estinguersi nell'arco di un tempo non preventivabile ma probabilisticamente breve.

In tema di diritto di abitazione, al contrario, la comune opinione dottrinale e giurisprudenziale ritiene che i poteri dell’habitator, che delimitano il contenuto del diritto, siano così inscindibilmente collegati alla persona del titolare (Cass. 18.8.1953, n. 2769) da non essere né lecita né possibile nemmeno la cessione del mero esercizio del diritto (Cass. 6.11.1954, n. 4191; Cass. 9.10.1954, n. 3500)
La Suprema Corte ha affermato che "Il diritto di abitazione, a differenza dell’usufrutto e del diritto di uso, ha carattere talmente particolare e personale da non potere né essere ceduto ad altri, nemmeno quanto all’esercizio, né avere attuazione diversa da quella dell’abitazione personale dell’immobile da parte del relativo titolare" (Cass. 6.7.1984, n. 3974).

Per gli stessi motivi viene esclusa la possibilità di assoggettare ad esecuzione forzata e quindi di pignorare il diritto di abitazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (App. Firenze 27.11.1964 sulla base di un insegnamento dottrinario che risale alla dottrina dell’inizio del XX° secolo la quale, tuttavia, in una pronuncia di merito di un decennio fa ha mutato orientamento).
In senso opposto, tuttavia, il Tribunale di Lecce 30.7.2003 ha sostenuto che le norme in tema di impignorabilità costituiscono eccezione al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore con tutti i suoi beni (art. 2740 c.c.) e quindi, essendo norme sono di stretta interpretazione, non possono essere applicate analogicamente e, conseguentemente, richiedono una specifica previsione (Cass. 8756/94).
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