La
legge 6 agosto 2013, n. 97 e il
d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 hanno apportato rilevanti modifiche al
decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del monitoraggio fiscale. In particolare, le modifiche hanno rafforzato la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori “formali” delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità ma anche coloro che possono esserne considerati i “titolari effettivi”.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera pp), del
decreto legislativo n. 231 del 2007 dispone che per “
titolare effettivo” si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Per effetto di tale modifica, sono entrati nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale soggetti, indicati come “titolari effettivi”, che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell’entità giuridica.
Tale disposizione normativa è stata richiamata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a
interpello n. 693/2021.
In seguito alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 90 del 2017, il quale ha recepito la
Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio), la nuova definizione di titolare effettivo appare più ampia rispetto al passato, considerando che sono venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25% dell’entità giuridica.
La
circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 ha chiarito che in caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, quali i trust, i beneficiari sono tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio dell’entità stessa. In tale circostanza, si applica l’approccio look through anche se il trust è istituito in un Paese collaborativo.
Tra l’altro, il medesimo documento di prassi, per agevolare l’adempimento dei suddetti obblighi dichiarativi, richiede al trustee di individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.
Il comma 3 dell’articolo 4 dispone che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi tramite il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Tale fattispecie è inerente solo ai casi in cui tra il fiduciante e la società fiduciaria sussista un rapporto di amministrazione, ossia un mandato all’esercizio degli atti giuridici finalizzati alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio amministrato, intervenendo anche nei flussi reddituali rivenienti dallo stesso.
In merito, la circolare n. 38/E del 2013 ha precisato che l’esonero è previsto:
- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.
Nei casi appena rappresentati, l’esonero dall’obbligo di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano stati assoggettati a tassazione attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli
articoli 6 e 7 del DL 21 novembre 1997 n. 461 o delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto previste dal
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 o da altre disposizioni.