Pubblicati in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2020, gli importi rivalutati dell’assegno mensile per nucleo familiare numeroso e l’assegno di maternità per l’anno 2020, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’Istat in misura pari allo 0,5%.
Assegno per il nucleo familiare - Da non confondere con l’ANF erogato mensilmente dall’Inps, l’assegno per il nucleo familiare numeroso è concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’Inps,
alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
In particolare spetta a:
- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
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nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo.
L’assegno viene corrisposto per tredici mensilità, previa domanda da presentare al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare.
Nello specifico, agli aventi diritto per l'anno 2020, se spettante nella misura intera, è riconosciuto un assegno pari a 145,14 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore ISEE da prendere a riferimento è pari a 8.788,99 euro.
Assegno mensile di maternità – Si tratta di una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS, ex articolo 74 legge n. 151/2001, ai
cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
Entro determinati limiti di reddito, l’assegno è riconosciuto nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità Inps.
Per beneficiarne occorre presentare domanda al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione,
entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’importo spettante
per l'anno 2020, è pari a 348,12 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'
ISEE è pari a
17.416,66 euro.