Le Associazioni Volontarie Italiane del Sangue sono associazioni senza fini di lucro, aventi finalità pubbliche, riconosciute ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 49. L’INPS, con la circolare n. 51 del 23 marzo 2018, chiarisce che l’AVIS non risulta essere un organismo collocato dall’ordinamento in una posizione giuridica particolare, differente da quella propria dei
soggetti di diritto comune, anche se di particolare rilevanza sociale, e non gode dunque di poteri e prerogative di diritto pubblico.
Come stabilito dalla Corte di Cassazione, dunque, l’AVIS nazionale e le sue articolazioni territoriali, dotate di personalità giuridica, non possono essere ricondotte nella categoria degli enti pubblici.
L’Istituto conclude dunque che l’AVIS nazionale e le sue strutture territoriali dotate di personalità giuridica vanno escluse dalla categoria degli enti pubblici e devono essere qualificate come
soggetti aventi natura privatistica.
Gestione previdenziale ed assistenziale - Le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto sono tenute a riclassificare le posizioni riferite all’AVIS nazionale e alle AVIS locali nel settore terziario (c.s.c. 70706), con il codice Ateco2007 88.99.00 e con il c.a. 0J (Fondo d’integrazione salariale), con decorrenza
ex nunc, ossia dal periodo di paga successivo alla data di pubblicazione della circolare stessa.
Gli obblighi contributivi ai quali andranno assoggettate le AVIS saranno quelli tipici del settore terziario:
- IVS 33%;
- Naspi 1,31%;
- Fondo Garanzia TFR 0,30%;
- Cuaf 0,68%;
- Maternità 0,24%;
- malattia 2,44%;
- FIS fino a 15 dipendenti 0,45%;
- FIS oltre 15 dipendenti 0,65%.