20 dicembre 2018

Bancarotta. Durata delle pene accessorie da valutare per caso per caso

La Corte costituzionale boccia l’automatismo delle pene accessorie decennali

Autore: Paola Mauro
La Corte costituzionale, con la Sentenza n. 222/18 depositata il 5 dicembre, ha dichiarato incostituzionale la previsione di pene accessorie di durata fissa decennale (inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per tutti coloro i quali siano condannati per bancarotta fraudolenta.

Esattamente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»;

La Consulta, perciò, ha detto no all’automatismo secondo cui alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 216, ultimo comma, L.F.1, consegue inderogabilmente l’applicazione della pena accessoria in misura fissa nella durata di anni dieci, quindi a prescindere dalla durata della pena principale.

Ciò vuol dire che d’ora in avanti il Giudice penale dovrà determinare la durata delle pene accessorie caso per caso, poiché dieci anni rappresenta un termine di durata massima.
Le pene accessorie temporanee di durata fissa, come quelle previste dalla norma dichiarata illegittima, sono incompatibili – secondo la Corte – con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
Poiché la gravità dei fatti qualificabili come bancarotta fraudolenta può essere in concreto assai diversa – ha spiegato la Corte - un’unica e indifferenziata durata delle pene accessorie determina risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto ai fatti di bancarotta meno gravi.

Ne consegue che il Giudice penale, nel condannare un imputato per bancarotta fraudolenta, dovrà determinare discrezionalmente la durata delle pene accessorie che si aggiungono alla pena principale della reclusione.
La durata delle pene accessorie sarà stabilita caso per caso, fino al tetto massimo di dieci anni, tenendo conto della concreta gravità del fatto commesso dall’imputato, fermo restando la possibilità che la durata della pena accessoria sia maggiore di quella della pena detentiva.

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1Regio Decreto 16/03/1942 n. 267 e succ. mod. (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa)
Art. 216. Bancarotta fraudolenta
«1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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