Le agevolazioni fiscali cosiddette “prima casa”, spettano anche a chi è già proprietario di un alloggio che non è idoneo a soddisfare i bisogni abitativi del nucleo familiare, per dimensioni e caratteristiche complessive.
È quanto emerge dalla lettura dell’
ordinanza n. 13118/19 della Corte di Cassazione (Sez. 6-5), depositata il 16 maggio.
Il caso
Il giudizio riguarda un avviso di liquidazione in materia d’imposta di registro emesso in seguito alla revoca delle agevolazioni “prima casa”, sul presupposto della
mancanza del requisito dell’impossidenza di altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni, a nulla rilevando, secondo l’Ufficio finanziario, l’asserita inidoneità del precedente alloggio a costituire casa di abitazione.
Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha avallato il provvedimento impositivo, e tale verdetto ha trovato conferma all’esito del giudizio di appello. Il che ha indotto il contribuente a instaurare il giudizio di legittimità che ha avuto esito positivo.
Il motivo accolto
Dinanzi ai giudici della Suprema Corte il contribuente ha
lamentato la violazione e falsa applicazione della norma agevolatrice (art. 1, Nota 2 bis, della Tariffa, Parte Prima, alleg. al D.P.R. n. 131/1986) laddove la C.T.R. meneghina ha ritenuto legittima la revoca del beneficio fiscale senza verificare se l’immobile in precedenza acquistato fosse idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare.
Per il Collegio di legittimità la doglianza è fondata e quindi il ricorso va accolto.
Principio di diritto
Dopo aver passato in rassegna alcuni precedenti in materia, i Massimi giudici hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, per l’effetto, al giudice di secondo grado perché si
pronunci nuovamente sul caso, attenendosi al seguente principio di diritto:
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«In tema di agevolazioni prima casa, “l’idoneità” della casa di abitazione pre-posseduta, purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune, va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni e caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato».