9 marzo 2018

Collocamento obbligatorio: gli operai agricoli stagionali entrano nel computo?

Autore: Debhorah Di Rosa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Con la nota n. 43 del 6 marzo 2018, interviene per indicare al proprio personale ispettivo alcune regole valide per la computabilità dei lavoratori stagionali ai fini della definizione della dimensione aziendale per la verifica dell’obbligo assuntivo di soggetti disabili.

Con riferimento a queste attività nel settore agricolo, bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative, senza che assuma alcuna rilevanza l’arco temporale di esecuzione delle prestazioni.

Definizione forza aziendale - La disciplina vigente in materia di collocamento obbligatorio prevede il computo, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato con alcune esclusioni che riguardano:
  • i contratti a termine di durata non superiore 6 mesi;
  • gli apprendisti;
  • i disabili già in forza;
  • i soci di cooperativa;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori somministrati e LSU;
  • i lavoratori all’estero.

Computo operai agricoli - L’Ispettorato del Lavoro ritiene, anche alla luce di alcune previsioni normative in vigore, che, ai fini del computo della dimensione aziendale, il limite semestrale per gli operai agricoli possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.

Anche il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti individua in 180 giornate di lavoro l’anno il riferimento che consente di discernere fra rapporti a termine e a tempo indeterminato. Allo stesso modo, anche la disciplina della cassa integrazione considera lavoratori a tempo indeterminato “quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda”.
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