6 marzo 2018

Comunicazione telematica commercialisti e avvocati: i chiarimenti INL

Autore: Debhorah Di Rosa
È già operativa dall’1 marzo la procedura online per la trasmissione, da parte dei professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili o all’Albo degli Avvocati, delle comunicazioni telematiche obbligatorie in caso di svolgimento di attività di consulenza del lavoro.

L’adempimento trae fondamento normativo dall’articolo 1 della Legge 12/79 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro) che recita:

“Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.”

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in merito a quesiti posti dai professionisti interessati.

È stato innanzitutto chiarito che la comunicazione viene effettuata a titolo personale e fa riferimento, dunque, al singolo iscritto all'Albo. Il luogo di lavoro, invece, può coincidere con uno studio associato di più professionisti.

Con riferimento agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano restano in vigore le previgenti procedure di comunicazione.

Procedure di comunicazione - La procedura di compilazione e trasmissione telematica della comunicazione è accessibile dalla sezione dedicata del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso lo SPID.
Nel modello vanno indicati:
  • i dati relativi al soggetto autorizzato (dati anagrafici, residenza, iscrizione all’Albo, studio);
  • gli ambiti provinciali dove sono situate o hanno sede operativa le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, che è tenuto ad indicare la data iniziale e l’eventuale data finale dell'incarico.

La comunicazione deve essere effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all’attività delegata e modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera.

La comunicazione è obbligatoria in caso di inizio attività da parte del professionista nell’ambito provinciale, mentre, nel caso di incarichi conferiti in data antecedente all’1 marzo, l’adempimento comunicativo è soltanto consigliato. In quest’ultimo caso, nel modello andrà indicata la data della comunicazione già trasmessa con le modalità precedentemente in vigore.

Sanzioni - La mancata comunicazione comporta la possibilità che ci sia una segnalazione da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza; sarà quest’ultimo a decidere quale sanzione disciplinare applicare nei confronti del professionista.
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