Che la materia del lavoro e della previdenza sociale sia stata da sempre parte integrante del bagaglio professionale e di attività del dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile, non vi sono dubbi ma negli ultimi anni il numero sempre più crescente dei colleghi che scelgono l’area lavoro come attività esclusiva o prevalente, ne è la fotografia di una evoluzione che risponde alle nuove esigenze del mercato del lavoro.
ANCAL, SIC e UNAGRACO in quanto sindacati nati a tutela dei commercialisti, non possono che essere vicine al Consiglio Nazionale per quanto in atto sulla modifica al 139/2005 e in particolare all’esigenza di dare certezza , soprattutto ai giovani che intraprendono la libera professione, della diverse aree di attività professionali possibili, dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Ci piace ricordare che in ambito giuslavoristico la professionalità storica del dottore commercialista è stata riconosciuta e sostenuta dal legislatore con l’emanazione della legge
11.1.1979, n.12, che, com’è noto, ha dettato le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, introducendo altresì una riserva legale per il suo esercizio in favore degli avvocati e dei commercialisti.
I dati certificano che degli oltre 120.000 iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili vi , un numero consistente esercita l’attività professionale in materia di consulenza del lavoro e relativi adempimenti , anche a seguito della evoluzione del mercato professionale che impone l’attenzione alla evoluzione del mercato del lavoro, sempre più proiettato alla “ Inclusione, equità e attenzione ai soggetti svantaggiati “, elementi che caratterizzato le politiche attive del lavoro dell’ultimo decennio in particolare.
La gestione del lavoro, nonché l’amministrazione del personale e delle risorse umane, oggi implica conoscenze economiche, giuridiche, sociologiche, e richiede al professionista un sovrappiù di impegno nell’assistenza e nella consulenza alle imprese e ai lavoratori.
Il continuo mutamento delle organizzazioni e la velocità dei cambiamenti di mercato, inoltre, impongono a tutti i professionisti dell’area lavoro il presidio di ambiti di attività fino ad oggi spesso trascurati. Basti il riferimento alle politiche attive e passive del lavoro, alla gestione stragiudiziale del conflitto, alle politiche deflattive del contenzioso, e al riconoscimento ai professionisti del ruolo di soggetti “promotori” di buone pratiche in materia di lavoro, non solo subordinato.
E in particolare, occorre pensare alle novità in materia di politiche attive del lavoro, con misure e incentivi che hanno sempre più coinvolto i professionisti, e tra questi anche i commercialisti nello sviluppo e promozione di attività finanziate anche per l’autoimpiego, ( come ad esempio “ “Resto al Sud” ) , e altre misure e incentivi che hanno dato impulso a forme di lavoro innovative , contrastando fenomeni di “disoccupazione “ prevalentemente assistenzialistici.
E proprio con il decreto n. 60 del 7 maggio 2024, , cd. “Decreto Coesione”, il Governo ribadisce e rinvigorisce il valore delle politiche attive del lavoro “di qualità”, come strumento per una lotta congiunta e di “ tutti “ gli attori del mercato del lavoro “ ai fin di creare “nuova occupazione “ , sia subordinata che autonoma , ampliando il target dei destinatari e monitorando i risultati sia in termini quantitativi che qualitativi.
Politiche del lavoro sempre più proiettate all’inclusione socio-lavorativa, al rispetto della legalità e della sicurezza sul lavoro, alla riduzione delle condizioni di vulnerabilità e fragilità per soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, non possono non guardare con favore ad un allargamento della platea di professionisti che si occuperanno di “lavoro” in futuro , con competenza e professionalità.
E se il requisito della formazione è stato indicato come presupposto per lo svolgimento di “attività in ambito lavoristico e della previdenza sociale” , non sarà l’iscrizione ad una albo rispetto ad un altro, ad individuare le specifiche competenze, atteso che anche la formazione dei “tirocinanti” in area lavoro, storicamente, poteva essere svolta presso professionisti dell’area economica/giuridica.
A dare forza al valore “della formazione” , ci viene incontro proprio il dettato dell’art. 1, della legge n. 12/9179, che testualmente recita: «tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro (…), nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, (i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione alle direzioni provinciali del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra)».
Ovviamente sarà proprio la formazione a dare la svolta al sistema delle politiche attive del lavoro se, tutti i professionisti in quanto attori del mercato del lavoro, vogliono essere pronti a rispondere alla rispondere alla sfida “del lavoro” di qualità, mediante investimenti nella crescita professionale fornendo formazione continua in materia di incentivi, di sicurezza sul lavoro e di politiche di inclusione socio-lavorative.
E giunto il momento di coinvolgere “tutti” gli operatori del mercato del lavoro, rivedendo i ruoli, rivedendo il sistema degli accreditamenti, ove necessario, ma garantendo la piu ampia selezione tra tutti i potenziali operatori, e tra questi anche le categorie professionali che potranno dare un contributo allo sviluppo delle politiche attive del lavoro, evitando concentrazioni “monopolistiche “che non garantiscono la qualità del sistema, ma soltanto quantità.
Ripensare le politiche attive, rafforzando la rete degli attori e innalzando anche le competenze di chi orienta, di chi informa e di chi agevola il matching domanda/offerta, intervenire sul sistema e dare maggiore impulso, prendendo spunto anche da buone prassi.
Per questo, e per tanto altro, ANCAL, SIC e UNAGRACO appoggiano in maniera incondizionata l’operato del CN e sarà di supporto alla revisione del Regolamento di cui al decreto 139/2005, per affermare l’attività della consulenza del lavoro e della modernizzazione della stessa, nella consapevolezza che “ occuparsi di lavoro e di politiche attive del lavoro” significa, anche, occuparsi delle opportunità per i giovani professionisti del futuro.
A.n.c.a.l. - Sic - UNAGRACO