Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES e IRAP e ambito di applicabilità dell’aliquota addizionale di cui all’art. 33 del D.L. n. 78 del 2010; è questa la tematica oggetto di intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta n° 106 di ieri adottata in seguito a specifico interpello.
L’istanza di interpello - La società istante ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di consulenza nel settore della
corporate finance e opera con il codice ATECO N.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale.
L’istante, sino al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2015, legittimamente, ha sempre predisposto il proprio bilancio di esercizio secondo le regole dettate dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, regole previste per le banche e gli altri istituti finanziari, così come individuati dal medesimo decreto.
Successivamente con l’entrata in vigore del D.lgs. 136/2015 che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE in tema di conti annuali e consolidati delle banche e degli altri enti finanziari, la società istante, non rientrando nell’ambito di applicazione di tale ultimo provvedimento, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha redatto il proprio bilancio d'esercizio secondo le regole sancite per i soggetti "industriali", ossia secondo lo schema e le disposizioni previste dal Codice civile come riformulate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139.
Tuttavia, detto ciò dal punto di vista civilistico, a livello fiscale invece, ai fini IRES, l’istante ha continuato tuttavia ad applicare specifiche regole previste per gli enti creditizi e finanziari in riferimento alla deduzione:
- delle perdite su crediti (articolo 106, comma 3, del TUIR,) e
- degli interessi passivi (articolo 96, comma 5, del TUIR).
Ai fini IRAP, la società ha continuato a calcolare la propria base imponibile secondo le regole dettate dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, applicando le specifiche aliquote per gli enti creditizi e finanziari.
Infine ha applicato agli emolumenti variabili corrisposti ai dirigenti, sotto forma di bonus e
stock options, l’aliquota addizionale del 10 per cento prevista per i soggetti operanti nel “settore finanziario (art.33 D.L. 78/2010).
L’oggetto dell’istanza dunque verte sulla richiesta all’Agenzia delle Entrate circa la corretta assunzione civilistica e fiscale su esposta.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate – L’Amministrazione finanziaria pur richiamando il già citato D.Lgs. 136/2015, che “ha ridefinito l’ambito dei soggetti esercenti “attività finanziaria”, ritiene che nell'ambito delle imposte sui redditi e dell'IRAP, gli enti creditizi e finanziari sono da sempre stati identificati mediante rinvio al D.Lgs. n. 87 del 1992 (cfr articoli 96 e 106 del T.U.I.R. e 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997).
Decreto che rimandava altresì alle società di consulenza nel settore corporate finanze (vedi attività istante).
L’Agenzia delle Entrate ritiene testualmente che, in assenza di interventi legislativi che a livello fiscale recepiscano l'abrogazione del D.lgs. n. 87 del 1992, l'identificazione dei soggetti finanziari in ambito fiscale continua ad essere effettuata mediante rinvio "statico" al citato provvedimento legislativo.
Di conseguenza con riguardo alle attività che l'istante svolge, si renderà applicabile la disciplina fiscale prevista per i soggetti finanziari. L’assunto fiscale considerato a livello operativo dalla società istante è dunque corretto, da qui la legittima equiparazione ai fini Ires agli enti creditizi e finanziari.
Infine, con riguardo all'individuazione dei soggetti tenuti ad applicare l'aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati, sotto forma di bonus e stock option, ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore finanziario (art.33 D.L. 78/2010-vedi anche Circolare 4/e 2011), l’Agenzia delle Entrate ritiene che, la mancanza di una espressa definizione di “settore finanziario” da parte della disposizione normativa da ultimo citata (art.33), fa si che, l’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% riguardi altresì l’attività svolta dell’istante visto altresì il richiamo contenuto nel D.lgs. n. 87 del 1992 la cui abrogazione non è stata ancora recepita sul piano fiscale.