18 luglio 2018

Contratti di appalto: nessuna aliquota Iva ridotta

Autore: Giovambattista Palumbo
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili, aventi ad oggetto la produzione di beni, l’Iva si applica con la stessa aliquota applicabile per la cessione dei beni prodotti. E le operazioni indicate in fattura, che facciano riferimento al mero servizio di distribuzione dell’acqua, non possono qualificarsi quali cessioni del bene acqua, o prestazioni di servizi relativi a tale bene, in quanto tali assoggettate all'aliquota ridotta. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta è necessario non solo che le prestazioni di servizio siano dipendenti da contratti d'appalto o simili, ma anche che tali contratti abbiano per oggetto la produzione di beni.

Il caso - La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17149 del 28/06/2018, ha chiarito qual è il corretto trattamento Iva, in caso di contratti di appalto.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che ne aveva respinto l'appello nell’ambito di una controversia instaurata da un’Azienda demunicipalizzata di servizi in liquidazione, per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui, in relazione ad una fattura emessa dalla contribuente, era stata contestata l'erronea applicazione dell'aliquota Iva del 10%, anziché quella ordinaria del 20%.

La prestazione oggetto della fattura era stata emessa nell'ambito di attività compiute in relazione alla gestione del servizio idrico effettuata dalla società.

Contribuente e l'Ufficio aveva escluso che tale prestazione beneficiasse dell'aliquota ridotta, in quanto non atteneva alla produzione del bene (acqua), bensì ad attività relative ad una fase successiva.

Il Giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, aveva però rilevato che la prestazione oggetto della fattura non si riferiva esclusivamente alla fatturazione dei canoni, ma doveva considerarsi comunque riguardante il servizio di distribuzione dell'acqua, affidato alla società con appalto integrato, e concludeva pertanto per la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, ai sensi dell'art. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, avuto riguardo alla riconducibilità, a tali fini, del servizio di distribuzione dell'acqua alla cessione di un bene.

L'Agenzia delle Entrate denunciava quindi la violazione dell'art. 16, secondo e terzo commi, D.P.R. n. 633 del 1972, per aver la sentenza riconosciuto il diritto all'assolvimento dell'Iva secondo l'aliquota agevolata del 10%, benché l'operazione imponibile consistesse nella prestazione di servizi dipendenti da contratto avente ad oggetto il servizio di distribuzione di beni e non la produzione dei beni stessi.

La decisione - Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato.

I giudici di legittimità evidenziavano come la fattura in esame fosse stata emessa per prestazioni rese in esecuzione di un contratto di affitto di azienda, sottoscritto dal Comune di Pistoia e dalla concessionaria del servizio idrico, per effetto del quale, in relazione all'affidamento del servizio di distribuzione dell'acqua a quest'ultima, veniva disposto che, per un periodo transitorio, tutte le incombenze relative al servizio (manutenzione ordinaria e straordinaria, esecuzione di nuove opere, acquisti, bollettazione, ecc.) venissero ancora gestite dall’azienda demunicipalizzata, salvo rimborso delle spese sostenute per la gestione.

E il giudice di appello aveva ritenuto che la fattura non si riferisse esclusivamente alla fatturazione dei canoni, ma riguardasse tutte le attività espletate nell'ambito della gestione del servizio idrico, che l'Azienda aveva continuato a svolgere in virtù del citato contratto.
Tali attività erano dunque riconducibili, secondo la CTR, allo svolgimento del servizio di distribuzione dell'acqua e, come tali, da considerarsi quali cessione di beni, assoggettate all'aliquota dell'Iva ridotta ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ciò posto, secondo la Cassazione, doveva osservarsi che l'art. 16, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ratione temporis, stabiliva che si applicasse l'aliquota Iva in misura ridotta, rispetto a quella ordinaria, «per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A», laddove tra tali beni e servizi era menzionata anche l'acqua (parte III, n. 81).
Il successivo comma aggiungeva però che per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili, aventi ad oggetto la produzione di beni, l’Iva si applica con la stessa aliquota applicabile per la cessione dei beni prodotti.

E le operazioni indicate nella fattura in contestazione non potevano qualificarsi quali cessioni del bene acqua o prestazioni di servizi relativi a tale bene - in quanto tali assoggettate all'aliquota ridotta -, atteso che le stesse, pur facendo riferimento al servizio di distribuzione, effettuato nei confronti dell'utenza, consistevano in prestazioni di servizi funzionali allo svolgimento della distribuzione del bene; e in quanto tali, le stesse erano quindi estranee alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972.

In merito, poi, all'assoggettamento di tali prestazioni all'Iva in misura ridotta ai sensi del terzo comma del menzionato art. 16, così come invocato dalla contribuente, la Corte evidenzia che, secondo il tenore letterale di tale disposizione, ai fini dell'assolvimento dell'imposta dovuta secondo l'aliquota (ridotta) del 10%, è comunque necessario, non solo - come accertato nel caso in esame - che le prestazioni di servizio siano dipendenti da contratti d'opera, di appalto o simili, ma anche che tali contratti abbiano per oggetto la produzione di beni, la cui cessione è assistita dall'applicazione dell'imposta nella medesima misura ridotta.

Conclusioni - Nei casi come quello affrontato in sentenza è dunque necessaria un’interpretazione letterale della disciplina di riferimento.

Né è possibile pervenire ad un'interpretazione estensiva della norma, nel senso dell'assoggettamento all'imposta ridotta anche delle prestazioni di servizio dipendenti da contratti d'opera, di appalto o simili, qualora tali contratti abbiano per oggetto la prestazione di servizi e non già solo la produzione di beni la cui cessione è assistita dall'applicazione dell'imposta nella misura ridotta.

Infatti, le disposizioni che prevedono l'applicazione di aliquote Iva ridotte, rappresentando un'eccezione, e devono essere sempre interpretate in senso restrittivo (cfr. Corte Giust. 9 novembre 2017, AZ; Corte Giust. 9 marzo 2017, Oxycure Belgium).
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