23 maggio 2018

Credito R&S e operazioni straordinarie: l'indebito utilizzo non provoca sanzioni

Autore: Pasquale Pirone
L’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014), interamente sostituito dall’articolo 1, comma 35, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 15, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto un incentivo a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a fronte di investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, commisurato, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolati, all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti. La misura del beneficio è pari al 50% dell’eccedenza riferibile ai costi per il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, alle quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, alle spese per i contratti di ricerca c.d. extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative, nonché ai costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Inoltre, il riconoscimento del credito è subordinato alla condizione che nel periodo d’imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30.000 euro ed è riconosciuto entro il tetto massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario.

I documenti di prassi - Ad ogni modo, la disciplina normativa ha posto una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni straordinarie quali, fusioni, scissioni e conferimenti di azienda o rami aziendali, che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, è intervenuta, pochi giorni fa, con una Circolare (la n. 10/E del 16 maggio 2018), emanata d’intesa con il MISE, ad integrazione dei chiarimenti già forniti con i precedenti documenti di prassi (Circolare n. 5/E/2016 e Risoluzione n. 121/E/2017).

L’aspetto sanzionatorio – Un aspetto fondamentale su cui si vuole porre attenzione, riguarda la non applicabilità di sanzioni in caso di fattispecie già verificatesi.
Infatti, come afferma la stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare del 16 maggio scorso, poiché le soluzioni interpretative indicate nella Circolare stessa interessano anche le casistiche già verificatesi, è possibile che in alcuni casi le imprese possano aver adottato comportamenti difformi, determinando il credito per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 in misura maggiore o minore rispetto a quella spettante.

Pertanto, nel caso in cui il credito sia stato determinato in misura superiore, le imprese, “potranno regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole senza applicazione di sanzioni, in considerazione della sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza”. In particolare, l’impresa beneficiaria del credito dovrà presentare una dichiarazione integrativa (a sfavore) e, nel caso di avvenuto utilizzo del credito d’imposta, provvederà al versamento dell’importo indebitamente utilizzato in compensazione nonché dei relativi interessi.

Così come, nel caso di credito minore a quello spettante, ferma restando la possibilità per i contribuenti di utilizzare il maggior credito spettante secondo le ordinarie regole, basterà presentare apposita dichiarazione integrativa a favore al fine di rettificare l’importo del credito indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2015 e 2016.
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