5 marzo 2018

CU 2018: chi può presentarla dopo il 7 marzo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Mercoledì 7 marzo 2018, scade il termine per l’invio telematico della Certificazione Unica 2018, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare con modalità cartacea al percipiente, entro il 31 marzo.

Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 7 marzo 2018 coloro che, come anticipato, nel cor-so del 2017, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Sono, altresì, tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2017 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

La CU 2018 deve essere, inoltre, presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzio-ne dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M) come per esem-pio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale inte-ressato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenzia-li e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certi-ficazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicura-re contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2018 in merito alla presentazione della C.U. - Il comma 933, dell’art.1, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) modifica alcuni termini previsti in tema di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta.
In particolare, come si legge nel dossier della Camera dei Deputati e del Senato che ha accompagna-to la legge di Bilancio 2018, viene modificato in più punti l'articolo 4 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che disciplina per l’appunto le dichiara-zioni e le certificazioni dei sostituti d’imposta.

Nel dettaglio:
  • intervenendo sul comma 3-bis, del citato articolo 4, si posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte sui redditi e redigono la certificazione unica sono obbligati a trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche;
  • si proroga alla medesima data del 31 ottobre (modifiche al comma 4-bis dell’articolo 4) il termine entro il quale tutti i sostituti di imposta, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, devono presentare la dichiarazione unica;
  • introducendo un periodo al comma 6-quinquies, si dispone che la trasmissione in via telema-tica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (ad esempio i redditi di lavoro autonomo abituale), può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ov-vero entro il 31 ottobre di ciascun anno, come previsto dalle modifiche commentate sopra.

Le informazioni da indicare nella C.U. 2018 - Alla Certificazione Unica “CU 2018”, vanno unite le informazioni per il contribuente al fine di attestare:
  • a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del DPR 917/86, corrisposti nell’anno 2017 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del DPR 917/86;
  • c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2017, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19, del D.lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis, del DPR 600/1973;
  • d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2017 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 449/1997;
  • e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della legge 413/1991;
  • f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2017 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter, del DPR 600/1973;
  • g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del DPR 917/86;
  • h) le relative ritenute di acconto operate;
  • i) le detrazioni effettuate.

Il principio di cassa nelle locazioni brevi - Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l’obbligo di versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica. I corrispettivi percepiti a fronte di loca-zioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e redditi diversi per i quali è previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa. Pertanto, nella compilazione della CU è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Va ricordato che per quest’ultimi redditi, essendo dati che confluiscono nel modello 730/2018, la certificazione unica deve essere inviata entro il 7 marzo 2017.
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