25 ottobre 2018

CU/2018 entro il 31 ottobre: non è ammessa la “tardiva” nei 90 giorni

Autore: Pasquale Pirone
Il 31 ottobre rappresenta non solo il termine di presentazione al fisco del Modello Redditi/2018, del Modello IRAP/2018 e del Modello 770/2018, ma è anche l’ultimo giorno per la trasmissione telematica delle CU/2018 non necessarie alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

La normativa prevede, infatti, che le CU/2018 necessarie per il Modello 730 precompilato (ad esempio, le Certificazioni Uniche dei lavoratori dipendenti) andavano inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo scorso e consegnate al lavoratore entro il 31 marzo (slittato al 2 aprile, poiché il 31/03 cadeva di sabato).

È concesso, invece, più tempo per quelle non necessarie alla precompilata (si pensi ad esempio alla CU/2018 rilasciata ad un professionista con partita IVA). Queste, infatti, possono essere inviate entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2018), ossia entro il 31 di questo mese di ottobre (la consegna al lavoratore/collaboratore andava, comunque, fatta entro il 2 aprile).

La “tardività” – L’omessa, tardiva o errata CU comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2 D.lgs. n. 175/2014, ossia 100 euro per ogni CU errata, tardiva o omessa.
Al riguardo, non si ritiene ammissibile il ravvedimento operoso. In primo luogo, in caso di omesso invio della CU non è previsto l’invio “tardivo”, come previsto per i modelli dichiarativi, ossia quello che prevede l’inoltro nei primi 90 giorni dal termine ordinario con il versamento di una sanzione pari a 1/10 di quella prevista.

Se la CU/2018 non è stata presentata entro il 07/03/2018 (per quelle necessarie alla precompilata) o entro il 31/10/2018 (per le altre), questa sarà considerata direttamente omessa, senza la possibilità di ravvedimento alcuno. Quindi, attenzione particolare va data a questo aspetto in vista della scadenza del prossimo 31 ottobre.

Discorso diverso vale nel caso di invio (nei termini) di una CU errata. In primo luogo, a livello legislativo, l’art. 2 del menzionato D.lgs. n. 175/2014 prevede che i sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nella sanzione, trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista. Dunque, con riferimento alle CU/2018 da inviare entro il 31/10/2018, ciò si traduce nel dire che non ci sarà sanzione se il sostituto inoltra la CU entro il 31/10, poi si accorge che la CU era errata e invia quella corretta entro il 5 novembre.

Come detto, non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento, e ciò in quanto tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento. Ciò è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 6/E/2015, in cui non essendo fatta alcuna precisazione in merito alle CU non necessarie alla precompilata (ossia quelle da poter inviare entro il 31/10), è da ritenersi che lo stesso principio di “non applicazione del ravvedimento”, valga anche in questo caso.
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