12 marzo 2018

CU 2018 errato invio: ultimo giorno per evitare la sanzione

Autore: Pasquale Pirone
Il 7 marzo era l’ultimo giorno per l’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche 2018 (anno d’imposta 2017). Tuttavia, il termine di scadenza appena menzionato era valido per le sole CU aventi ad oggetto i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, che la stessa Amministrazione finanziaria renderà disponibile a decorrere dal prossimo 15 aprile.

Per le CU 2018 aventi ad oggetto, invece, solo redditi esenti oppure dati non necessari alla predisposizione della precompilata (ad esempio una Certificazione Unica riguardante solo compensi corrisposti ad un professionista) il termine ultimo per l’invio coincide con quello della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2018) e, quindi, il 31 ottobre.

Ad ogni modo, fermi restando i predetti termini di invio, la CU 2018 andrà consegnata al lavoratore entro il 3 aprile prossimo (in realtà la scadenza sarebbe il 31 marzo che però, essendo sabato ed essendo i due giorni successivi anch’essi festivi, si slitta al primo giorno lavorativo successivo). È utile ribadire che il Modello CU si compone di CU ordinaria e CU sintetica. Il modello CU 2018 ordinario è quello inviato all’Agenzia delle Entrate, mentre la CU 2018 sintetica è quella che va consegnata al lavoratore.

Oggi si evita la sanzione – La disciplina normativa di riferimento prevede che nel caso di errata trasmissione della CU entro il termine ordinario, non si applica alcuna sanzione se il sostituto d’imposta provvede a ritrasmetterla (con i dati corretti) entro i 5 giorni lavorativi successivi. Pertanto, per la CU 2018 trasmessa entro il 7 marzo con dati non corretti, il soggetto obbligato può evitare la sanzione prevista se entro le ore 24 di oggi provvede a ritrasmetterla con i dati corretti.

In merito all’invio, si ricorda che il flusso va presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. La presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (la prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica). Come dicono anche le istruzioni ministeriali al modello, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file, e solo in seguito fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Dunque, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della CU.

La sanzione piena e la CU tardiva – Fermo restando che, avvenendo entro oggi la ritrasmissione di una CU 2018 errata, non si applicherà alcuna sanzione, il sistema sanzionatorio prevede che in caso di omessa, tardiva o errata presentazione di una Certificazione Unica si applica un’ammenda di 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro. Tuttavia, la sanzione è ridotta a 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se è trasmessa entro 60 giorni dal termine di presentazione. Quindi, per la CU 2018 errata e non ritrasmessa entro oggi, se ritrasmessa entro il 7 maggio si applicherà la sanzione di 33,33 euro (stessa sanzione in caso di CU 2018 omessa entro il 7 marzo, ossia in caso di CU 2018 c.d. tardiva, trasmessa dopo il 7 marzo ma entro il 7 maggio).
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