29 maggio 2018

Deposito conciliazioni sindacali: come accertare la rappresentatività

Autore: Debhorah Di Rosa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con nota prot. n. 163 del 17 maggio 2018, a chiarire regole e modalità di deposito dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. A norma dell’art. 412 ter c.p.c., infatti, “la conciliazione e l'arbitrato possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Ai fini del deposito presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, il verbale di conciliazione siglato in sede sindacale deve rispondere non solo ai normali criteri di autenticità dell'atto, ma deve essere stato sottoscritto nell'ambito di una procedura di conciliazione avvenuta secondo le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le rinunce e le transazioni raggiunte in sede di conciliazione sindacale non sono impugnabili, ai sensi dell’articolo 2113 del codice civile. Infatti l’intervento del sindacato è idoneo a superare la presunzione di condizionamento del consenso del lavoratore, garantendo la genuinità della scelta dello stesso e la consapevolezza dei diritti dismessi.

Il caso di specie - Le indicazioni fornite dall’Ispettorato riguardano un caso particolare in cui una sede territoriale dell’ufficio ha rifiutato di procedere al deposito di verbali di conciliazione sottoscritti ex art. 411 c.p.c. da parte della Confederdia (Confederazione Dirigenti Quadri Impiegati dell’Agricoltura) motivando tale diniego con la carenza di legittimazione dell’organizzazione in questione.

Nella nota si specifica come il fatto che l'accordo sia raggiunto in presenza di un'effettiva assistenza sindacale del lavoratore costituisca, per espressa previsione legislativa, presupposto fondamentale della conciliazione sindacale stessa: è la condizione imprescindibile e sufficiente per la validità della conciliazione sindacale e, di conseguenza, per il relativo verbale depositato presso l’Ispettorato territoriale.

L’Ispettorato, nel contempo , ricorda che l’autenticità del verbale di conciliazione, accertata dal direttore dell’Ispettorato territoriale o da un suo delegato, consente il deposito del verbale medesimo presso la cancelleria del Tribunale al fine di ottenere, su istanza della parte interessata, il decreto di esecutività.

Modalità di accertamento della rappresentatività - La verifica dell’effettiva sottoscrizione da parte dell’associazione sindacale del contratto collettivo della categoria in esame nonché la verifica del grado di rappresentatività del soggetto sindacale risulta, dunque, essere un passaggio fondamentale della procedura in esame.

Il Ministero del Lavoro ha specificato che, ai fini del deposito del verbale presso l’Ufficio territoriale, il soggetto sindacale “deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività”.

L’Ispettorato ricorda la soluzione della “responsabilizzazione”, e cioè dell’autodichiarazione del soggetto sindacale in ordine al possesso del requisito della maggiore rappresentatività utile ad evitare all’Ispettorato territoriale accertamenti tecnicamente complessi e garanzia dell’autoregolamentazione sindacale in applicazione delle norme che la prevedono.

Alla luce di quanto previsto nelle note ministeriali del 2016, l'Inl evidenzia come sarà sufficiente verificare, semplicemente d'ufficio, l'apposizione sul verbale di un'espressa dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al requisito di cui all’articolo 412 ter. Si tratta di una soluzione che tiene conto del principio di responsabilizzazione del sistema di relazioni industriali, garantendo l'autoregolamentazione sindacale in applicazione delle norme che la prevedono.

Va ricordato, inoltre che, il concetto di “associazioni maggiormente rappresentative” non va confuso con quello di "associazione sindacale cui il lavoratore aderisce e conferisce mandato": questi ultimi, infatti, sono soltanto soggetti, investiti di compiti consultivi ed assistenziali, che possono eventualmente proporre la conciliazione presso le sedi di cui al citato 412-ter c.p.c.

Criticità operative - Da ultimo anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 12 febbraio 2018, è intervenuta a sottolineare le criticità operative che gli operatori, professionisti ed enti, si trovano quotidianamente ad affrontare in materia. Il requisito della rappresentatività sindacale, infatti, condiziona non soltanto l'operatività di alcuni istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello, ma anche il godimento di benefici normativi e contributivi. Nell’attuale panorama normativo giuslavoristico del nostro Paese non esiste una effettiva concretizzazione ed individuazione determinata del concetto di “organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il legislatore infatti, nel prevedere il criterio della rappresentatività maggioritaria comparativa, perpetua l’annosa incertezza sulle modalità e i parametri attraverso le quali individuare, con la necessaria obiettività, tale requisito.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy