Nel corso dell’audizione di ieri 24 gennaio in Commissione lavoro della Camera dei Deputati, Assoprofessioni (di cui la Lapet è socio fondatore) ha presentato apposita memoria in merito al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di lavoro”. Assoprofessioni accogliendo positivamente l’impianto del provvedimento ha inteso fornire alcune osservazioni al fine di stimolare il dibattito e suggerire utili spunti per l’esame parlamentare.
Tra gli altri suggerimenti, Assoprofessioni propone l’introduzione di interventi migliorativi in materia di Iscro (Indennità di discontinuità reddituale). “Abbiamo espresso soddisfazione circa la previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2024 con la quale si è resa tale misura strutturale ed a regime per i professionisti iscritti alla gestione separata. Ma non basta” ha aggiunto il presidente Assoprofessioni Giorgio Berloffa. Per questo il suggerimento è rivolto ad apportare alcune modifiche. In prima istanza il periodo di tempo, in cui il soggetto per beneficiare dell’Iscro, deve essere soggetto IVA, portando tale periodo a due anni, anzichè tre anni come previsto dalla legge di bilancio.
Inoltre, si suggerisce che l’indennità sia pari al 40% e non al 25% della media dei redditi dei due anni precedenti all’anno precedente la richiesta di contribuzione. L’auspicio è che tale indennità possa essere richiesta annualmente, “riteniamo il nostro suggerimento opportuno, in quanto parliamo di soggetti che non devono aver dichiarato un reddito superiore a € 12.000,00” ha aggiunto il Presidente nazionale Lapet Roberto Falcone nonché segretario generale Assoprofessioni. Ed ancora “La nostra attenzione è stata rivolta a sostenere l’estensione ai professionisti di cui alla Legge n.4/2013 delle tutele in caso di malattia e/o infortunio relativamente alla sospensione dei termini degli adempimenti - ha spiegato Falcone - La “dimenticanza” dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, presenta dei forti profili di incostituzionalità̀, in quanto la loro esclusione è manifestamente ingiustificata e potrebbe risultare lesiva del principio di generalità̀ della norma giuridica”.
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