È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la direttiva n. 2018/957, che interviene sulla disciplina vigente in materia di
distacco dei lavoratori nell’ambito di prestazioni di servizi (c.d. norme anti-dumping). Il provvedimento interviene a modifica della Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
I Paesi membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro il 30 luglio 2020.
La finalità è quella di garantire una migliore protezione dei lavoratori distaccati e una concorrenza leale tra imprese.
Limiti e regole - Il termine di
durata massima del distacco transnazionale viene fissato a 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.
Il versamento dei contributi a favore del lavoratore distaccato deve in ogni caso essere effettuato nel paese d’origine, mentre la retribuzione è quella del paese ospitante. Superato il periodo massimo, invece, devono essere applicate in toto le regole del paese in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Durante il distacco, i lavoratori sono destinatari delle norme del Paese ospitante in materia di retribuzione, e godono delle condizioni di alloggio e delle indennità o dei rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.
Condizioni di lavoro - Il documento, inoltre, contiene una serie di rilevanti novità che riguardano le condizioni di lavoro:
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Giusta retribuzione: ai lavoratori distaccati si applicheranno le norme del Paese ospitante in materia di retribuzione. Le nuove regole stabiliscono che a tutti i lavoratori distaccati si applicheranno le norme del Paese ospitante in materia di retribuzione nonché i contratti collettivi regionali o settoriali, se di ampia portata e rappresentativi.
- Per rafforzare i futuri impegni, gli stati membri hanno assunto l'obbligo di pubblicare su un unico sito web ufficiale nazionale gli elementi costitutivi della retribuzione determinati dal diritto e dalle prassi nazionali del territorio in cui il lavoratore è distaccato;
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Regime previdenziale: viene ridotto da 24 a 12 mesi il periodo in cui il lavoratore distaccato mantiene il regime previdenziale del paese di provenienza;
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Riposo: si dovranno applicare le norme sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo e sulla durata minima dei congedi annuali retribuiti. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per adeguare le loro normative alle nuove regole.