27 agosto 2018

Divieto retribuzioni in contanti: come orientarsi tra sanzioni ed eccezioni

Autore: Debhorah Di Rosa
Dopo l’entrata in vigore, a partire dall’1 luglio 2018, del nuovo divieto di corresponsione in contanti delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e parasubordinati, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con alcune note (n. 6201, 5828 del 2018) per specificare limiti e modalità di applicazione delle nuove regole. on è più possibile erogare in contanti anche un acconto di stipendio, seppure di modesta entità, né alcun’altra somma esposta nel LUL.


La norma è volta a contrastare non soltanto il fenomeno delle “false assunzioni” ma anche la prassi di corrispondere ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo sottoscrivere al lavoratore un LUL in cui è esposta una retribuzione regolare. Si tratta, quindi, di una grave violazione del diritto dei lavoratori di percepire una giusta retribuzione sancito dall’ articolo 36 della Costituzione.

Modalità di pagamento ammesse - Dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di pagamento delle retribuzioni attraverso le modalità tracciabili espressamente previste dal Legislatore con l’art. 1, c. 910-915 della Legge di Bilancio 2018.La ratio della norma è quella di contrastare il pagamento di una retribuzione inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta; prassi che prevedeva l’obbligo del lavoratore di dichiarare di aver percepito l’effettiva somma risultante dalla busta paga.




I pagamenti devono essere effettuati attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Sono esclusi dall’obbligo in esame i rapporti di lavoro:
  • instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • collegati a borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Deroghe alla disciplina generale - L’INL ha specificato che non è obbligatorio il pagamento degli stipendi con mezzi tracciati relativamente alla corresponsione di somme erogate a titolo diverso da quello retributivo: ad esempio nel caso degli anticipi di cassa effettuati per le spese che i lavoratori sostengono per interesse dell’azienda e per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali rimborso spese viaggio, vitto, alloggio.

Parimenti, non rientrano, nell’obbligo di tracciabilità:
  • gli incentivi all’esodo;
  • le somme derivanti da transazione (semplice o novativa) corrisposte a seguito di controversie sul lavoro, sempreché l’INPS non riconduca tali somme a reddito di lavoro dipendente in quanto conservano funzione di corrispettivo - sia pure indiretto - di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro;
  • il risarcimento del danno (professionale, morale, d’immagine, biologico, d’onore, alla capacità lavorativa generica e specifica, ecc.);
  • il pagamento di spese legali.

Tuttavia, anche in questo caso, va rispettata la normativa che vieta il pagamento in contanti di somme pari o superiori a 3.000 euro. In quest’ultimo caso il pagamento dovrà comunque rispettare la soglia per i pagamenti in contante.

Modalità di calcolo della sanzione - L'Ispettorato Nazionale del lavoro, ha fornito precise indicazioni sulla modalità di calcolo della sanzione amministrativa precisando che il regime sanzionatorio si applica con riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro e di conseguenza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non dipende dal numero di lavoratori interessati dalla violazione ma, nel caso di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l'illecito.
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