17 aprile 2018

Documenti prodotti in ritardo ammessi in appello

Autore: Paola Mauro
Premesso che nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello, consentita dall’art. 58 del D.lgs. n. 546/1992, deve avvenire entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza di comparizione, l’inosservanza di detto termine deve ritenersi sanata ove il documento sia stato già prodotto, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio, sino al passaggio in giudicato della sentenza, sicché la documentazione ivi inserita entra automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.

A fornire questa preziosa indicazione è stata la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5429/2018, che accoglie un ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Il giudizio di legittimità è stato instaurato dall’Agenzia fiscale perché la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha deciso la causa in senso favorevole alla parte contribuente, ritenendo di non poter considerare, ai fini della decisione, l’istanza di accertamento con adesione allegata dall’ufficio tardivamente in primo grado (in sede di controdeduzioni).

La CTR ha rilevato che la citata istanza era stata prodotta in violazione del termine perentorio di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 546/1992 («1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1. […].»).; nel caso di specie, l'Amministrazione aveva prodotto il documento a sostegno delle proprie ragioni oltre i previsti venti giorni liberi prima della udienza di trattazione e quindi lo stesso non poteva considerarsi prodotto ed era ininfluente ai fini del decidere.

Nel conseguente giudizio di cassazione l’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione dell’art. 32 del D.lgs. n. 546 del 1992, osservando che il documento oggetto di controversia (istanza di accertamento con adesione) era stato sì prodotto tardivamente in primo grado ma era utilizzabile in appello, "essendo rimasto nel fascicolo d'ufficio". Il documento già era in atti nel fascicolo di parte di primo grado, pure se prodotto tardivamente, e quindi confluito nel fascicolo di ufficio.

Ebbene, per i Massimi Giudici il motivo è fondato e il ricorso dell’Amministrazione va accolto.

In appello, in base all’articolo 58, comma 2, del D.lgs. 546/1992, è sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza di comparizione. Inoltre, l’art. 25 dello stesso Decreto, al comma 2, dispone che:
  • «I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio».

Nel processo tributario, dunque, le parti hanno solo il potere di ottenere la copia autentica degli atti contenuti nei fascicoli di parte, ma mai la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della decisione.

Pertanto, nel caso concreto, il documento (istanza di accertamento con adesione), pur se prodotto tardivamente in primo grado dall’Agenzia (in sede di controdeduzioni), proprio per l'inscindibilità dei fascicoli di parte con il fascicolo d'ufficio, ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992, è entrato automaticamente e "ritualmente" nel procedimento di appello e ben poteva essere utilizzato dalla Commissione Regionale lucana ai fini del decidere.

Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata è stata cassata e, per l’effetto, gli Ermellini hanno rinviato la causa alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
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