Le obbligazioni naturali sono definite, dall’art. 2034 c.c., come doveri morali o sociali che non presentano il carattere della giuridicità. Non sono coercibili ma, una volta eseguite, non si può ripetere quanto spontaneamente prestato. L'unico effetto giuridico è infatti la
soluti retentio, cioè il diritto a trattenere la prestazione, che sia stata spontaneamente adempiuta dal debitore capace di agire, il quale pertanto non può ottenere la restituzione.
Per doveri morali o sociali, si intendono i valori condivisi dalla generalità dei consociati, pertanto non rientrano in tale concetto i doveri derivanti dalla morale individuale.
Con riguardo agli adempimenti posti in essere in virtù di un obbligo di riconoscenza, ciò che normalmente viene considerata riconoscenza, in realtà corrisponde ad un dovere morale o sociale.
Nell’
interpello n° 444/2019 dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente istante, in regime di separazione dei beni, vorrebbe assicurare a sua moglie che ha prestato assistenza e servizi in suo favore, in caso di propria premorienza, i mezzi patrimoniali necessari per una esistenza dignitosa. In virtù di tale dovere morale, intende trasferire alla moglie il diritto di nuda proprietà sulla casa coniugale, riservando per sé il diritto di abitazione.
La donazione remuneratoria
L’articolo 770 del c.c. prevede un particolare tipo di donazione, quella remuneratoria, consistente nella liberalità fatta per riconoscenza, in considerazione di meriti del donatario ovvero per speciale rimunerazione, con cui il donante dimostra un particolare apprezzamento dei servizi ricevuti in precedenza dal donatario.
Nonostante sia ravvisabile una connessione tra i servizi ricevuti e la conseguente donazione, questa deve essere fatta in modo spontaneo. Infatti la giurisprudenza ha affermato che questa tipologia di donazione si caratterizza per il motivo dell'attribuzione patrimoniale, che è
"correlata ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l'attribuzione non cessi di essere spontanea e l'atto conservi la causa di liberalità".
L’Agenzia ritiene che l'atto con il quale il contribuente intende trasferire la nuda proprietà della casa coniugale alla moglie
"in adempimento di un dovere morale e di un obbligo di riconoscenza" rientri nello schema tipico della donazione rimuneratoria di cui al citato articolo 770 del codice civile.
Pertanto, all’atto di tale donazione remuneratoria dovrà applicarsi l'ordinario regime fiscale dell'imposta sulle donazioni di cui al
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e le imposte ipotecarie e catastali secondo le previsioni del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347.