29 marzo 2018

Ecobonus e comunicazione lavori 2018: in attesa dei decreti attuativi

Autore: Andrea Amantea
Con un apposito avviso pubblicato sul proprio sito, l’ENEA ha reso noto che la trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018 potrà avvenire dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018. Verrà comunicata appena possibile l’eventuale deroga della trasmissione dei dati rispetto alla scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori.

Le comunicazioni all’ENEA - In materia di detrazioni per risparmio energetico, ai fini della spettanza della relativa detrazione è previsto che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA:
  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici” - D.M. 19 febbraio 2007);
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).

Per effetto dell’avviso sopra citato, l’invio della documentazione tecnica da presentare all’ENEA ai fini della spettanza della detrazione per interventi di risparmio energetico, entro 90 giorni dal collaudo dei lavori, è dunque subordinato all’adozione dei decreti attuativi che recepiranno le novità introdotte dalla Legge n°205/2017 (Legge di bilancio 2018).

L’intervento della Legge di bilancio 2018 - Con l’intervento della Legge di Bilancio 2018, è passata dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018 per l’acquisto e posa in opera: di finestre comprensive di infissi; di schermature solari; di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (vedi regolamento delegato (UE) n. 811/2013) (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A); di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII (come da comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Vengono altresì ammesse all’ecobonus 65% le spese per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Le spese ammissibili:
  • devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  • fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento.

I controlli dell’ENEA - La Legge di Bilancio ha rafforzato i controlli dell’ENEA prevedendo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, sulle attestazioni (D.M. 26 giugno 2015) che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70% e 75% rispettivamente: per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, nonché su tutte le agevolazioni spettanti in materia di ecobonus (è qui la novità) con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Viene altresì demandato ad apposito Decreto del Mise la definizione dei i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni qui trattate ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che sul luogo dei lavori, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

Sempre la Legge di Bilancio ha esteso l’obbligo di invio dei dati all’ENEA anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione di tali interventi.

Prende dunque spunto dalla previsione di tali decreti, il comunicato dell’ENEA sopra citato per effetto del quale l’invio della documentazione tecnica da presentare all’ENEA ai fini della spettanza delle detrazione per interventi di risparmio energetico entro 90 giorni dal collaudo dei lavori è subordinato all’adozione, in termini brevi, dei decreti attuativi che recepiranno le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018.
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