19 ottobre 2018

Ecobonus. On line la guida aggiornata

Recepite le ultime novità sui controlli dell’Enea

Autore: Andrea Amantea
E’ stata pubblicata nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate la guida aggiornata delle detrazioni per risparmio energetico, ecobonus; guida che recepisce le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 nonché le indicazioni del decreto MI.SE. pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n°211 dell’11-09-2018 che ha ridefinito le procedure e le modalità per l'esecuzione dei controlli da parte dell’ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali in commento. È in corso d’adozione un ulteriore decreto, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 che cambierà completamente i requisiti tecnici e di accesso che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni ecobonus nonché i massimali di costo legati a singolo interventi effettuati.

Controlli qui che andranno rapportati ai nuovi requisiti.

Le novità recepite – Nella guida vengono poste in evidenza le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018, che ha rivisto le aliquote di detrazione, riducendole dal 65 al 50% per interventi quali: l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; di schermature solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (vedi regolamento delegato (UE) n. 811/2013- sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente) nonché di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione, per tale ultimo intervento, di 30.000 euro.

La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII (come da comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sempre in seguito all’intervento della Legge di bilancio 2018, sono ammesse all’ecobonus 65% le spese per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Le spese ammissibili:
  • devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
  • fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento.

In materia di lavori condominiali la guida dell’Agenzia delle entrate richiama il c.d. super-bonus; per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (vedi ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art.14 D.L. 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques), viene riconosciuta una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, o nella misura dell'85 % ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La cessione del credito fiscale – Dal 1° gennaio 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante (Irpef o Ires) anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. Il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. Soltanto i contribuenti che ricadono nella “no tax area” (articolo 11, comma 2, e articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a) del DPR 917/86-T.U.I.R.), possono cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari. La cessione del credito alle pubbliche amministrazioni è sempre esclusa.

Si vedano a tal proposito le ultime circolari dell’Agenzia delle entrate ossia la n° 11 e la n° 18 del 2018.

I controlli dell’Enea – Come già accennato la guida richiama altresì le novità in materia di controlli a campione posti in essere dall’Enea sulle richieste di detrazioni per risparmio energetico; il campione sui cui è effettuato il controllo è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota (basti pensare ad esempio agli interventi su parti comuni condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. MISE datato 26 giugno 2015 per i quali è prevista una detrazione del 75% nel limite non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio); istanze che presentano la spesa più elevata nonché elementi di criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

I controlli dell’Enea non operano soltanto a livello documentale ma possono anche sostanziarsi in veri e proprio controlli “in situ”, ossia sul luogo in cui sono svolti gli interventi di efficienza energetica; a tal proposito il decreto dispone che l'ENEA effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato secondo le indicazioni di cui sopra.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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