5 ottobre 2018

Estratto di ruolo. Il ricorso deve essere tempestivo

Autore: Paola Mauro
L’impugnazione dell’estratto di ruolo (in ipotesi di cartella di pagamento asseritamente non notificata) deve avvenire, a pena d’inammissibilità del ricorso, nel rispettato il termine di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento in cui l’Ufficio ha rilasciato il documento all’interessato.

A fare questa precisazione è la Sentenza n. 199/01/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona.

Una contribuente ha impugnato alcuni estratti di ruolo, rilasciati su sua richiesta dall’Agente della riscossione, e ha eccepito la prescrizione dei relativi crediti tributari - sino a quel momento, a suo dire, rimasti sconosciuti -, per il decorso del termine “breve” di cinque anni.

La ricorrente ha evidenziato che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 23397/2016), il termine decennale di prescrizione, di cui all’art. 2953 c.c., vale unicamente per il caso di definitività del credito derivante da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, ipotesi nella specie non ricorrente, con conseguente operatività del termine prescrizionale “breve”.

Ebbene, l’adita C.T.P. di Savona ha dichiarato inammissibile il ricorso in virtù di due rilievi.

Innanzitutto, l’Agenzia Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio dimostrando che le cartelle sottese agli estratti di ruolo impugnati erano state notificate correttamente – precisamente, a mezzo posta, con consegna “personalmente” alla destinataria – e, nonostante ciò, non impugnate.

La C.T.P., quindi, ha ritenuto la contribuente decaduta dal potere di proporre il ricorso.

In secondo luogo il Collegio giudicante ha osservato che, «laddove si faccia riferimento agli Estratti, sic et simpliciter, essi risultano essere stati rilasciati il giorno 4 ottobre 2017. Per cui, tenuto conto che gli estratti vengono consegnati al richiedente al momento, a seguito di richiesta, tale sarebbe il dies a quo, da cui computare il decorso del termine per impugnare. Ciò posto il ricorso risulta notificato all’Agenzia – Riscossione il 22 dicembre 2017, ore 12.04 (come da ricevuta allegata). Per cui, a tale data sarebbe stato oltrepassato il termine di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, per la presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, essendo trascorsi ben 79 gg. ».

La C.T.P. di Savona, dunque, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Ha comunque ritenuto giustificata la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che uno degli estratti gravati concerne un credito effettivamente prescritto, evento opponile dalla ricorrente in sede di eventuale messa in esecuzione.
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