4 luglio 2018

Evasione fiscale. Sequestro resta anche con le rate

Autore: Paola Mauro
In ipotesi di accordo, raggiunto con l'Agenzia delle Entrate, per il pagamento rateale del debito d’imposta, il sequestro a carico dell’indagato non può essere revocato ma al più ridotto in proporzione alle rate versate.

È quanto emerge dalla Sentenza n. 28745/2018 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

I legali rappresentanti di una società di capitali si sono opposti al sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal GIP sulle somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro rapporto bancario della persona giuridica o comunque riconducibile agli indagati persone fisiche, e, residualmente, sui beni immobili e mobili di proprietà di costoro, fino alla concorrenza della somma di euro 2.884.788,95, quale profitto dei reati tributari di omesso versamento dell'IVA e di omesso versamento delle ritenute alla fonte, relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento ablatorio e, nel conseguente giudizio svoltosi di fronte alla Suprema Corte, la decisione è stata censurata, nella parte in cui ha affermato l’inidoneità dell’accordo transattivo concluso con l'Amministrazione a costituire presupposto per la revoca della misura.

I ricorrenti hanno anche dedotto che la società vantava crediti per euro 5.538.695,58, il che non giustificava il sequestro per la disposta somma (euro 2.884.788,95).

Ebbene, i Massimi giudici hanno spiegato che la previsione di cui al comma secondo dell'articolo 12-bis1, D.lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal D.lgs. n. 158 del 2015), secondo cui la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati tributari previsti dal decreto medesimo «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», si riferisce ai soli casi di obbligo assunto in maniera formale, tra i quali rientra l'ipotesi di accordo, raggiunto con l'Agenzia delle Entrate, per il pagamento rateale del debito di imposta. Tale previsione, tuttavia, non preclude l'adozione del sequestro preventivo a essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti (Cass. Pen. Sez. 3, n. 5728/2016), ovvero in presenza di un piano rateale di versamento, sia pure limitato agli importi non ancora corrisposti (Cass. Pen. Sez. 3, n. 42087/2016). E difatti la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l'adottata misura ablativa esplichi i propri effetti qualora il versamento "promesso" non si verifichi.

Alla luce di questa interpretazione della norma la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale, che «ha osservato che la rateizzazione è appena all'inizio e la difesa non ha prodotto sufficienti elementi per determinare l'eventuale importo entro cui dovrebbe essere ridotto il provvedimento ablatorio, fermo restando, peraltro, che le somme di denaro e i beni sequestrati risultano, nel complesso, di gran lunga inferiore alla somma evasa, pari a 2.884.788,95 euro. La motivazione, pertanto, nei termini riferiti, non merita cesure». La decisione impugnata non è nemmeno censurabile «laddove ha stimato irrilevante la circostanza che la società vanterebbe crediti per 5.538.695,58 euro. E difatti, con motivazione logica, il Tribunale ha osservato che, in relazione a detti crediti, non vi è alcuna evidenza della loro natura certa, liquida ed esigibile, essendosi la difesa limitata a produrre un "elenco di pagamenti" da ricevere, a firma del nuovo amministratore della società, che, pertanto, anche in relazione alla natura cautelare della delibazione, non incide sui presupposti del disposto sequestro».

In conclusione, il provvedimento impugnato è stato confermato, con condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


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1D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Art. 12-bis. (Confisca)
«1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».
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