14 giugno 2019

Fatture insolute: il recupero dell’Iva versata nel passaggio al Forfait

Autore: Alfonsina Pisano
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 190 chiarisce la gestione dell’IVA (inerente la liquidazione nel rispetto della contabilità per cassa) finora rimasta sospesa, e le modalità di eventuale recupero laddove le fatture restassero insolute. Nella fattispecie il trattamento dell’IVA è un problema posto in funzione alla volontà da parte dell’istante, a voler beneficiare (a partire dal 2019) del regime forfetario.

L’Iva in questione è riferita ai corrispettivi che un committente, ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla “Legge Marziano”, non ha ancora pagato al signor Alfa (soggetto che ha posto l’interpello).

Il caso
L’istante espone quanto segue:
  1. nel periodo d’imposta 2015 ha optato per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa. Tale regime (che consente di posticipare l’esigibilità dell’IVA ed il suo versamento al momento dell’incasso del corrispettivo) gli ha permesso di rinviare fino al termine del 2018 il versamento dell’IVA relativa ai corrispettivi che un committente, non ha ancora pagato;
  2. specifica che, a partire dal 2019, vorrebbe beneficiare del regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 ad 89 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190.

A tal proposito, il Signor Alfa si pone il problema della gestione corretta dell’IVA finora rimasta sospesa e chiede quale sia, eventualmente, la modalità corretta per recuperala laddove le fatture restassero insolute.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il regime della contabilità per cassa consente di rinviare l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. In una situazione di normale regime, l’imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, ma considerato che l’interpello pone la problematica creata per una procedura specifica, nonché una procedura concorsuale, ne consegue che, suddetto limite annuale, non si applica.

In relazione al regime forfetario, l’articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo scopo di regolamentare il passaggio da un regime di ordinaria applicazione dell’IVA ad un regime in cui la rivalsa non è esercitata, prevede che nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità. Inoltre, viene precisato che nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione della contabilità per cassa (di cui all'articolo 32-bis del citato Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.134 del 2012) e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Si afferma che la procedura posta in essere dall’istante sia esatta; nello specifico, dunque, l’istante ha fatto correttamente concorrere l’IVA sospesa negli anni precedenti nell’ultima liquidazione relativa all’anno solare 2018.

Precisazioni sulle modalità per recuperare l’Iva dei corrispettivi non pagati
Nella precisazione del parere dell’Agenzia viene specificato immediatamente che la modalità corretta per il recupero dell’Iva dei corrispettivi non pagati, non è l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ma è opportuno presentare istanza di rimborso perché il regime forfetario non consente l’esercizio del diritto alla detrazione. Viene altresì precisato che il presupposto per la restituzione è costituito dalla definitività del piano di riparto finale, a seguito della scadenza del termine per l’opposizione dei creditori, da cui risulta l’infruttuosità della procedura.

Inoltre, viene specificato che, qualora all’esito alla procedura di amministrazione straordinaria i corrispettivi dovuti dal committente restino insoluti, l’istante non è legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione (ex articolo 26, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972) per recuperare l’IVA versata e non incassata, in quanto il regime forfetario non consente l’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto.

In alternativa, al fine di dare attuazione al principio di neutralità, secondo il quale il contribuente è tenuto a versare solo l’IVA effettivamente incassata, l’istante può presentare istanza di rimborso: “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
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